CESSIONE DI
FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE - PLUSVALENZE
(RM n. 23/E del 28/1/09)
La
cessione di un fabbricato in corso di costruzione, ma “esistente” dal punto di
vista urbanistico (ossia costituito dal rustico comprensivo di mura perimetrali
delle singole unità e di copertura), genera plusvalenza tassata ai fini Irpef,
quando avviene entro cinque anni dalla sua “venuta ad esistenza”.
Diversamente,
qualora l’edificio non possa essere considerato “esistente” sotto il profilo
urbanistico, si configura una cessione di area edificabile che genera, in ogni
caso, plusvalenza imponibile ad Irpef.
Così ha
precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 23/E del
28 gennaio 2009.
In
particolare, l’art. 67, comma 1, lett. b del Tuir
(D.P.R. 917/1986) qualifica come “redditi diversi” assoggettati ad Irpef le
plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività d’impresa con la
cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di
cinque anni [1] e, in ogni caso, quelle conseguite con la cessione a titolo
oneroso di terreni edificabili.
Ai fini
della tassazione delle plusvalenze, quindi, se nella cessione di terreni
edificabili il fattore temporale non è rilevante, in quella di fabbricati, si
deve far riferimento al periodo trascorso tra l’acquisto o la costruzione e la
successiva alienazione, che deve essere inferiore ai cinque anni (decorso tale
periodo, infatti, la plusvalenza non è più imponibile ad Irpef).
In tale
ambito, per quanto riguarda gli edifici che, al momento della vendita risultino
ancora in corso di costruzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- qualora il fabbricato, sebbene non ultimato,
sia comunque “venuto ad esistenza”, ossia sia costituito dal rustico
comprensivo di mura perimetrali delle singole unità e della copertura (ai sensi
dell’art. 2645-bis, comma 6 del codice civile), la relativa cessione genera
plusvalenza imponibile solo se è posta in essere entro cinque anni dalla data
in cui lo stesso è realizzato.
In tal
senso, la “venuta ad esistenza” del rustico (termine da cui decorrono i cinque
anni) deve risultare da elementi oggettivi, quali l’accatastamento del rustico,
anche se nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di
costruzione;
- diversamente, qualora l’edificio non sia
“venuto ad esistenza”, si configura una cessione di un’area fabbricabile, per
cui la relativa plusvalenza è sempre imponibile ad Irpef prescindendo dai
limiti temporali.
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[1]
Esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per
la maggior parte del periodo sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari