INAIL - DENUNCIA TARDIVA MALATTIA
PROFESSIONALE INTERPELLO DEL MINISTERO
DEL LAVORO N. 6/2009
Con
risposta ad istanza d’interpello n. 5 del 6 febbraio 2009, il Ministero del
lavoro ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art. 53, comma 8 del D.P.R. n. 1124/65, prevista a carico
del datore di lavoro per la tardiva trasmissione della denuncia di malattia
professionale richiestagli dall’Inail, nel caso in cui il lavoratore abbia
presentato direttamente il certificato medico all’Istituto assistenziale.
Tale
sanzione, si ricorda, oscilla da un minimo di Euro 1.290 ad un massimo di Euro
7.745, cui corrisponde l’importo di Euro 2.580 in caso di applicazione in forma
ridotta .
In
particolare, l’allegata nota ministeriale, nel richiamare l’art. 52, commi 2 e
3 del D.P.R. n. 1124/65 e il successivo art. 53, comma 5 del medesimo decreto,
ha confermato che la presentazione da parte del datore di lavoro della denuncia
costituisce, sia in caso di infortunio che in caso di malattia professionale,
l’atto necessario per attivare la procedura per l’erogazione della prestazione
assistenziale.
Pertanto,
nel caso in cui il lavoratore presenti il certificato medico direttamente
all’Istituto assistenziale, questo non esimerà il datore di lavoro dal
presentare alla sede Inail la denuncia di infortunio o malattia professionale;
in tale circostanza l’adempimento datoriale dovrà comunque avvenire su
richiesta dell’Inail.
L’obbligo
di denuncia e la relativa sanzione per omissione o tardiva presentazione della
denuncia sono comunque subordinati alla richiesta di denuncia e alla
trasmissione da parte dell’Inail del certificato medico contenente i requisiti
di cui all’art. 53 del DPR n. 1124/65.
La data
di ricezione della richiesta di denuncia fa decorrere i termini, cinque giorni,
per attivare gli adempimenti di competenza del datore di lavoro.
In
virtù delle suddette considerazioni, il dicastero ha confermato che la sanzione
di cui all’art. 53 comma 8 del D.P.R. n. 1124/65 può trovare applicazione anche
in caso di tardiva presentazione da parte del datore di lavoro della denuncia
di malattia professionale, a patto però che l’Istituto assistenziale abbia
trasmesso al medesimo datore di lavoro, unitamente alla richiesta di denuncia,
anche copia del certificato medico sanitario.