MINISTERO DEL LAVORO PART - TIME VERTICALE - INTERPELLO N. 11/09
Nei
contratti part - time verticali non è obbligatorio indicare le fasce orarie in
cui si svolge l’attività lavorativa ma è sufficiente prevedere il numero delle
ore della prestazione giornaliera. Il chiarimento del Ministero del lavoro è
contenuto nell’interpello n. 11/09.
Il
dubbio riguardava la previsione legislativa secondo cui nel contratto di lavoro
a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Al
riguardo, è stato chiesto se nei rapporti di lavoro part - time di tipo
verticale, con prestazione di lavoro giornaliera a tempo pieno, sia sufficiente
indicare nel contratto di lavoro l’ammontare della stessa prestazione in luogo
della puntuale indicazione delle fasce orarie.
Il
Dicastero ha risposto affermativamente nei seguenti termini: “La previsione
legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della
prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione
preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Quando la prestazione
lavorativa in termini di durata è parificata al tempo pieno, non è necessario
predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro”.
Tale
chiarimento prende origine dalle considerazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 210/92, nel senso che se le parti hanno
convenuto che il lavoro debba svolgersi in un numero di giorni alla settimana
inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell’arco della
settimana va determinata in modo preventivo. La distribuzione dell’orario
nell’arco della giornata è obbligatoria solo quando le parti si accordano per
un orario giornaliero inferiore a quello ordinario.
In
proposito occorre considerare che il D. Lgs n. 66/03 ha eliminato il limite
giornaliero di durata normale della prestazione lavorativa, anche se il
Dicastero, con la circolare n. 8/05, ha chiarito che tale limite, anche se non
previsto dal legislatore, potrebbe essere reintrodotto dalla contrattazione
collettiva.