DURC - OBBLIGO DI RICHIESTA DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

 

A seguito delle novità introdotte dall’art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/09, che ha convertito in legge il D.L. n. 185/08, l’Inail, con la nota n. 2724/09, indirizzata a tutte le proprie sedi territoriali, ha comunicato che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc dagli Istituti legittimati al suo rilascio.

In virtù di tale disposizione, pertanto, dal 29 gennaio scorso, in tutti i casi di appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, l’obbligo di richiedere il Durc è a carico delle stazioni appaltanti.

Con riferimento alle modalità operative, fermo restando l’obbligo di utilizzo della via telematica, così come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. del 24 ottobre 2007, l’Istituto ricorda che le stazioni appaltanti possono ricevere il Durc anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato in fase di richiesta.

Attualmente, però, tale possibilità è riconducibile alle sole richieste di Durc emesse dalle Casse Edili.