DURC - OBBLIGO DI
RICHIESTA DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI
A
seguito delle novità introdotte dall’art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/09,
che ha convertito in legge il D.L. n. 185/08, l’Inail, con la nota n. 2724/09,
indirizzata a tutte le proprie sedi territoriali, ha comunicato che le stazioni
appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc dagli Istituti
legittimati al suo rilascio.
In
virtù di tale disposizione, pertanto, dal 29 gennaio scorso, in tutti i casi di
appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, l’obbligo di richiedere il
Durc è a carico delle stazioni appaltanti.
Con
riferimento alle modalità operative, fermo restando l’obbligo di utilizzo della
via telematica, così come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. del 24 ottobre
2007, l’Istituto ricorda che le stazioni appaltanti possono ricevere il Durc
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato in
fase di richiesta.
Attualmente,
però, tale possibilità è riconducibile alle sole richieste di Durc emesse dalle
Casse Edili.