DIRETTIVA
PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO
Sulla
G.U. n. 58 dello scorso 11 marzo è stata pubblicata la Direttiva 3 marzo 1999
del Dipartimento delle Aree Urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici. La
Direttiva persegue la finalità di elaborare linee guida per la posa degli
impianti sotterranei delle aziende ed imprese erogatrici di servizi in modo
tale da facilitare l'accesso agli impianti tecnologici e la rilevazione di
eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica. Tale
normativa si applica alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di
nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione dei servizi già
esistenti od anche in occasione di significativi interventi di riqualificazione
urbana. I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 30
mila abitanti o caratterizzati da alta affluenza turistica devono redigere,
entro cinque anni e compatibilmente con le loro risorse, d'intesa con le
aziende erogatrici, un Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)
che farà parte del Piano Regolatore Generale. Nei casi di realizzazione di
nuovi insediamenti nelle zone di espansione le strutture sotterranee
polifunzionali, essendo opere di urbanizzazione primaria, devono essere
realizzate a cura e spese del lottizzatore. Nelle aree già urbanizzate la
realizzazione di tali strutture deve invece essere valutata nel corso di
appositi incontri per l'esame degli interventi per le opere significative di
ristrutturazione urbanistica. Il maggiore onere economico che le aziende ed
imprese devono sostenere per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee
deve essere valutato in sede di recupero tariffario ai sensi della legge n.
481/1995 art. 2 c. 12 e). Nei casi in cui gli interventi per la realizzazione
dei servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto
7 dell'allegato B (ad esempio reti fognarie) del D.P.R. 12 aprile 1996 la
Direttiva del Dipartimento delle Aree Urbane richiama le vigenti previsioni in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il
provvedimento si sofferma,inoltre,sulle modalità di programmazione degli
interventi. A tal fine spetta ai
soggetti interessati (Comuni, enti ed aziende) pianificare le opere
verificandone la copertura finanziaria possibilmente su base triennale. Nelle
more della elaborazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo il
Comune deve convocare riunioni con i soggetti interessati e, se del caso,
apposite conferenze di servizi ai fini del censimento degli interventi
necessari per la manutenzione delle strade e per gli interventi urbanistici
previsti dal P.R.G. e dai piani attuativi. I Comuni devono altresì dotarsi,
sentite le aziende, di un regolamento sul rilascio delle autorizzazioni
all'apertura dei cantieri che disciplini modalità e tempi certi a norma della
legge n. 241/90. La conferenza dei servizi, convocata per aggiornare la
pianificazione, definisce principalmente le modalità degli interventi da
effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende; approva gli
interventi presentati dalle aziende e la temporizzazione; deve scegliere la
soluzione da adottare per l'ubicazione dei servizi in base a criteri
tecnico-economici ed ai vincoli urbanistici; deve indicare i vincoli di
carattere ambientale, urbanistico ed archeologico da rispettare. In relazione
alla presentazione dei progetti la Direttiva stabilisce che le aziende debbono
presentarli al Comune almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere. Il
Comune o gli enti coinvolti hanno trenta giorni per precisare i motivi di un
eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella
progettazione. Nel caso in cui entro tale termine non vengano segnalate
osservazioni ostative alla realizzazione delle opere, le aziende devono avviare
i lavori comunicandone la data di inizio.