INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE
- PRECISAZIONI SU REQUISITI DELLE IMPRESE RICHIEDENTI - NOTA ISTITUTO
A
seguito della richiesta di chiarimenti dell’Ance, in merito all’applicazione
del beneficio di cui all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, che prevede la
riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività,
l’Inail, con nota protocollo n. 3551/09, ha fornito alcune indicazioni ai fini
dell’accesso alla riduzione in oggetto.
Fermo
restando che per usufruire del beneficio le imprese devono dichiarare di essere
in regola con i c.d. prerequisiti, ossia con le norme in materia
prevenzionistica e con i versamenti contributivi ed assicurativi, l’Istituto
assistenziale ha confermato che la regolarità deve essere riferita al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e che, a
tal fine, rilevano anche le irregolarità degli anni ulteriormente precedenti,
purché definitivamente accertate dagli Organi competenti.
Da tale
indicazione ne consegue che non influiscono, ai fini del riconoscimento del
beneficio, gli accertamenti non definitivi o sospesi in sede di contenzioso
amministrativo o giudiziario, salvo poter essere revocata la menzionata riduzione
nel caso in cui la irregolarità sia accertata definitivamente.
La nota
in oggetto chiarisce, inoltre, che un verbale di infrazione elevato per
infortunio, se sono state rispettate le norme prevenzionistiche e osservati gli
adempimenti contributivi e assicurativi, non comporta l’esclusione dal
beneficio, poiché tale infrazione non costituisce causa ostativa alla
concessione della riduzione.
Riguardo
alla data della irregolarità, questa, generalmente, è riferita alla data di
accertamento della violazione, salvo che nello stesso verbale ispettivo non
risulti che la violazione sia stata commessa in un momento precedente a quello
dell’accertamento dell’organo di vigilanza.
Pertanto,
se l’accertamento è relativo ad una violazione commessa nell’anno di riferimento
o ad una irregolarità accertata negli anni precedenti, ma nel limite della
prescrizione quinquennale, questo comporta la mancata concessione del beneficio
per mancanza di un pre requisito, indispensabile ai fini della riduzione di cui
all’art. 24 delle Modalità applicative delle Tariffe (MAT)
Inoltre,
l’Istituto, confermando che l’osservanza delle norme prevenzionistiche deve
ricorrere per tutte le PAT intestate al medesimo datore di lavoro, esclude il
riconoscimento del beneficio qualora, in presenza di più PAT aziendali,
l’accertata irregolarità sia riferibile ad una sola di queste.
Infine,
sempre ai fini del riconoscimento del beneficio, viene confermato l’obbligo per
i datori di lavoro di presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente, in base alla sede legale dell’impresa, l’autocertificazione
allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34/08.
Tale
dichiarazione, si ricorda, autocertifica l’assenza di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o
amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle
condizioni di lavoro di cui all’ allegato A del D.M. n. 24 ottobre 2007, o il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito ivi
riportato.
In sede
di prima applicazione, la suddetta autocertificazione, presentata e firmata dal
solo legale rappresentante, dovrà essere presentata entro il prossimo 30
aprile, fermo restando che ogni eventuale modifica dovrà essere comunicata al medesimo
ufficio presso la quale è stata depositata.