INPS - FONDO DI TESORERIA - REQUISITO OCCUPAZIONALE E OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA - MISURE COMPENSATIVE PER L’ANNO 2009

 

Con nota n. 3506 del 12 febbraio 2009, l’Inps ha ricordato che al fine di individuare quali imprese siano soggette all’obbligo del versamento del Trattamento di Fine Rapporto – TFR - al Fondo di Tesoreria assume particolare rilievo il requisito dimensionale dell’azienda che, si ricorda, deve occupare almeno 50 addetti.

I criteri utilizzati per la determinazione del suddetto limite fanno riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza all’impresa; pertanto, per le aziende già in attività nell’anno 2006 il presupposto per il versamento al Fondo di Tesoreria si è cristallizzato al 31 dicembre 2006. Diversamente, per le imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2007, il riferimento è all’anno solare di inizio attività, pertanto, a titolo esemplificativo, le aziende costituite nel 2007 hanno determinato la propria media al 31 dicembre 2007 e così di seguito per ciascun anno.

Con l’occasione l’Istituto previdenziale ha comunicato il tasso di rivalutazione del TFR che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è pari al 3,03%.

Il suddetto coefficiente di rivalutazione delle quote di TFR è di competenza del Fondo di Tesoreria e pertanto l’importo relativo alla rivalutazione deve essere indicato, al lordo dell’imposta sostitutiva, nel flusso Emens, nell’elemento “rivalutazione” presente in “contribuzione”.

Infine, ricorda la nota, la misura compensativa riconosciuta alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, per l’anno 2009, è stata fissata in misura pari allo 0,21% con riferimento a ciascun lavoratore.

 

Nota n. 3506 del 12 febbraio 2009