OMOLOGAZIONE
PORTE RESISTENTI AL FUOCO - DIFFERIMENTO TERMINI
Sul
Supplemento Ordinario n. 40 alla G.U. n. 45 del 24.2.1999 e' pubblicato il D.M.
30.1.1999: "Proroga del termine previsto dal 1° comma dell'art. 2 del
decreto ministeriale 16.2.1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle
porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato". Il decreto
proroga al 30.4.1999 il termine - inizialmente fissato al 1.1.1998 - entro il quale i Comandanti Provinciali
dei Vigili del Fuoco hanno facolta' di accettare l'installazione, nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di porte resistenti al
fuoco diverse dal prototipo, a condizione che in sede di rilascio del certificato
di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione:
1.
omologazione del prototipo
2.
dichiarazione in cui il produttore sotto la propria personale responsabilitą
garantisce:
- la classe di resistenza al fuoco;
-
di aver impiegato nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello
di porta i soli criteri previsti
all'art. 3 della norma UNI-CNVVF 9723.
Si
ricorda che al decreto e' allegato l'elenco, aggiornato al 30.1.1999, delle
porte resistenti al fuoco omologate.