DURC - MINISTERO DEL LAVORO - CHIARIMENTI
ALL’INTERPELLO N. 56/2008
Il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha diramato
apposita nota del 10 febbraio 2009 diretta all’Inps e all’Inail e, per
conoscenza, alla CNCE che contiene alcuni importanti chiarimenti in tema di
Durc.
In
particolare vengono accolte le osservazioni formulate dall’Ance all’interpello
n. 56 del 12 gennaio 2009 per la parte in cui si escludono dall’obbligo di
iscrizione in Cassa Edile le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel
settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano
operai da denunciare alle Casse Edili, ma esclusivamente personale
amministrativo o tecnico.
L’Ance
ha infatti ricordato al Ministero che le indicazioni fornite da tutte le parti
sociali “al fine di porre in essere tutte le azioni di contrasto al fenomeno
del lavoro irregolare” sono nel senso che le imprese senza dipendenti o con
soli impiegati si debbono iscrivere in Cassa Edile, sebbene in posizione
inattiva.
Il
Ministero afferma ora che anche nelle ipotesi di assenza dell’obbligo di
iscrizione in Cassa Edile (nei casi di cui al citato interpello) vi è
competenza delle stesse Casse nella emissione del Durc, sulla scorta della
indicazione del CCNL edile quale contratto applicato dall’impresa richiedente e
fermo restando che tale certificato attesterà la sola regolarità/irregolarità
nei confronti di Inps e Inail.
Qualora,
invece, l’impresa non indichi un numero di iscrizione ad una Cassa Edile
all’atto della richiesta del Durc, ma al momento del suo rilascio risulti
debitrice nei confronti delle Casse per rapporti di lavoro pregressi, appare
corretto, sempre secondo il Ministero, ritenere irregolare la stessa impresa.