MODELLO UNICO DI
DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2009 – SCADENZA 30 APRILE 2009
Si ricorda
che entro il 30 aprile 2009
le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti o
gestiti nel 2008.
Di seguito si
forniscono alcune indicazioni per la compilazione e la presentazione del MUD.
CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA
Ai sensi
dell'art. 189, comma 3, del decreto legislativo n.152/06, l'obbligo di
comunicazione interessa:
c) rifiuti da
lavorazioni industriali,
d) rifiuti da
lavorazioni artigianali,
g) rifiuti
derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
ESCLUSIONI
Sono esonerati dalla presentazione del MUD
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti
dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi.
Dalle
esclusioni si evince, pertanto, che non sono soggette
all’obbligo di presentazione del MUD (nè
a quello della tenuta dei registri di carico e scarico) le
imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del
gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce
da scavo, materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo
l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero
autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i
rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al
piombo, ecc..
TERMINE DI SCADENZA E DESTINATARIO
DELLA DENUNCIA
Il MUD
dovrà essere presentato, entro il 30 aprile 2009, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede
l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
Il MUD deve
essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento
allegando l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (conto corrente
postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - indicando nella
causale Dichiarazione MUD.
Gli importi
da versare sono:
Si ricorda che
è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it , con utilizzo
della firma elettronica (smart card).
Per l'invio
telematico è richiesto il pagamento con carta di credito o tramite il servizio
Telemaco Pay.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA
DENUNCIA
La
modulistica da utilizzare per la denuncia è invariata rispetto agli anni
precedenti.
La
modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la
compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo
software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della
Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it
.
Si ricorda
che possono compilare solo la “comunicazione
semplificata” le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le
seguenti condizioni:
SANZIONI
La mancata presentazione
del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258,
comma 1, D.Lgs. 152/06).
Se il MUD
viene presentato entro il
sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine è prevista una
sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.
Se i dati
contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque
ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e
scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute
per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a
Euro 1.550,00.