BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO - CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Si
pubblicano di seguito due note dell’Agenzia delle Dogane con le quali sono
stati forniti chiarimenti in ordine ai benefici applicabili rispetto ai consumi
di gasolio, effettuati nel corso del 2008, dagli esercenti l’attività di
autotrasporto di merci in conto proprio e in conto terzi.
BENEFICI
FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – DPR N. 277/2000
(Agenzia
delle Dogane - Nota RU 29696 Del 20/3/2009)
Con riguardo
alla materia in oggetto evidenziata sono stati sottoposti all’attenzione della
scrivente alcuni quesiti concernenti:
1) la
determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza
biennale previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 504/1995, richiamato
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e quindi nella Risoluzione n. 6/D, del
27.11.2002, quale termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici
fiscali in questione;
2) la
definizione del periodo nel quale è consentito l’utilizzo in compensazione del
credito sorto ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 277/2000.
A tal
proposito si forniscono le seguenti precisazioni.
Per quanto
concerne la questione di cui al punto 1), tenuto conto di quanto previsto dall’art.
3 del DPR 09.06.2000, n. 277 - secondo il quale gli esercenti che intendano
usufruire dei benefici in parola devono presentare apposita dichiarazione entro
il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare – si ritiene che
il termine biennale in questione decorra a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio in
relazione ai quali viene richiesto il beneficio.
Soltanto con
lo spirare del 31 dicembre dell’anno di consumo è, infatti, possibile
determinare l’ammontare del credito spettante agli aventi diritto in relazione
ai consumi effettuati nel corso dell’anno medesimo.
La relativa
pretesa creditoria diviene, dunque, azionabile a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di consumo e il termine biennale previsto
dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 viene a scadere alla data del 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di dichiarazione ( es: anno di consumo →
anno a, momento iniziale del termine biennale → 1° gennaio anno a+1,
momento finale del termine biennale → 31 dicembre anno a+2 ).
Con
l’occasione si ribadisce, quindi, che non è possibile riconoscere alcun
rimborso ai richiedenti che abbiano presentato la propria dichiarazione oltre
la fine dell’anno successivo a quello di dichiarazione (anno a +2).
Le somme
eventualmente utilizzate in compensazione dovranno essere recuperate ai sensi
dell’art. 2, co. 3, del TUA, nei modi indicati dall’art. 14, co. 1, del
medesimo Testo Unico, con l’applicazione dell’indennità di mora e degli
interessi di cui all’art. 3, co. 4, del TUA, a partire dal momento in cui
l’interessato ha usufruito delle somme in questione in via di compensazione.
Si ritiene,
inoltre, che nel caso di specie debbano essere effettuate le opportune
comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’eventuale applicazione
della sanzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997, nel caso del
ritardato o del mancato versamento di tributi di propria competenza, ovvero, al
fine delle opportune comunicazioni agli Enti interessati, per le iniziative di
competenza, qualora il ritardo o l’omissione riguardino contribuiti di loro
spettanza.
Per quanto
concerne la questione di cui al punto 2) si precisa quanto segue.
Il DPR n.
277/2000, all’artt. 1, comma 1 e all’art. 3, comma 5, consente che il credito
derivante dal riconoscimento del beneficio fiscale in questione venga
utilizzato in compensazione, ovvero, venga riconosciuto mediante rimborso delle
relative somme, rimettendo agli aventi diritto l’opzione per uno dei modi di
fruizione sopra distinti, da indicare nella dichiarazione necessaria ad
ottenere il beneficio fiscale in questione.
Al
successivo art. 4 del regolamento predetto, nel precisare le modalità relative
all’utilizzo del credito in compensazione, viene stabilito che la fruizione del
beneficio con tale modalità deve aver luogo entro la fine dell’anno solare nel
quale il credito è sorto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per
effetto del silenzio-assenso maturato allo scadere del termine di sessanta giorni
dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, allorché quest’ultimo,
nelle more del termine in questione, non abbia notificato alcun provvedimento
di diniego al richiedente.
Al tempo
stesso l’articolo in argomento, in un’ottica di salvaguardia della pretesa
degli aventi diritto, disciplina in modo specifico l’eventualità in cui non si
verifichi la compensazione dell’intero importo, prevedendo la possibilità di
chiedere, entro la fine del primo semestre dell’anno successivo (anno a+2) il
rimborso dell’eventuale rimanenza non compensata.
La ratio
della disciplina suddetta va individuata, da un lato, nell’intenzione di
consentire agli aventi diritto di utilizzare in tempi brevi il proprio credito
(in via di compensazione) e, dall’altro, nella finalità di consentire il
ricorso allo strumento della compensazione solamente entro l’anno in cui viene
effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta in relazione al periodo
d’imposta considerato, coincidente con il periodo di effettuazione dei consumi
di gasolio rispetto ai quali si configura il credito relativo al beneficio in
questione.
Lo scopo
ultimo della norma richiamata va, infatti, individuato nella salvaguardia, ai
fini dell’imputazione del credito al corretto periodo d’imposta, del diretto
collegamento tra il momento dell’utilizzo del credito ed il periodo d’imposta
in cui lo stesso viene a maturare.
In tale
ottica, la misura di salvaguardia approntata dall’ultimo periodo del comma 3
dell’art. 4 del DPR n. 277 consente di chiudere in modo definitivo la partita
in questione, garantendo, comunque, la necessaria tutela delle pretese degli
aventi diritto.
Fermo
restando quanto chiarito con la Risoluzione n. 6/D - circa la non perentorietà
del termine di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 277/2000 - si ritiene
dunque, che - nel caso in cui il termine previsto (60 gg.) dal comma 2
dell’art. 4 del decreto sopra citato venga a scadere oltre la fine dell’anno
solare di dichiarazione - gli Uffici competenti contestualmente al rilascio
dell’attestato debbano comunicare agli utenti interessati, acquisendone le
coordinate bancarie (al fine dell’effettuazione dei rimborsi), che le relative
dichiarazioni vengono considerate come istanze di rimborso in denaro, in modo
che i soggetti predetti non debbano presentare una nuova istanza per il
rimborso in denaro del credito maturato.
Tutto ciò
premesso, atteso che il termine generale di decadenza per la richiesta dei
benefici fiscali in questione va individuato con riferimento al termine di
decadenza biennale contemplato dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, tenuto
conto delle considerazioni sin qui evidenziate, si ritiene che le eventuali
dichiarazioni di consumo presentate oltre la fine del primo anno successivo a
quello di effettivo consumo (la cui ricevibilità non viene qui messa in
discussione), recanti l’opzione per la fruizione del credito in compensazione,
debbano essere considerate come istanze di rimborso in denaro.
Nelle
circostanze suddette gli Uffici competenti provvederanno, quindi, ad effettuare
le opportune comunicazioni agli utenti interessati acquisendone le coordinate
bancarie.
BENEFICI
FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – CONSUMI ANNO 2008
(Nota RU
45822 del 30/3/2009)
Con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008 sono
rimborsabili gli incrementi dell’aliquota d’accisa disposti dall’art. 1, comma
9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo
incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro
413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n.
262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché
l’ulteriore incremento di accisa, pari a € 7,00 per mille litri di prodotto (da
€416,00 a € 423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall’art. 6 del d.
lgs. n. 26/2007.
Si precisa,
inoltre, che con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30
aprile 2008, l’aliquota di riferimento per la determinazione dell’entità del
beneficio in questione rispetto ai consumi effettuati in tale arco temporale è
quella stabilita dal decreto 7 marzo 2008 (GURI serie generale n. 67, del
19.03.2008), recante “Riduzione delle aliquote d’accisa sui prodotti energetici
usati come carburanti ovvero come combustibili da riscaldamento”, che,
limitatamente al periodo suddetto, ha disposto una diminuzione delle aliquote
d’accisa, di cui all’allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504, rispetto ad
alcuni prodotti energetici, tra cui il gasolio usato come carburante.
Atteso,
quindi, che la misura dell’aliquota relativa al gasolio usato come carburante
prevista dal decreto suddetto era pari ad € 406,17 per mille litri di prodotto,
si fa presente che, rispetto ai consumi effettuati tra il 20 marzo e il 30
aprile 2008, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 2,95609 per mille
litri di prodotto.
Pertanto:
1) con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo
2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 l’entità del beneficio
riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto;
2) con
riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l’entità
del beneficio riconoscibile è pari ad € 2,95609 per mille litri di prodotto.
Con riguardo
all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in
questione si precisa quanto segue.
L’art. 7
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett.
a), definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di
merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore
o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su
strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5
tonnellate.
L’art. 18,
paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008,
alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7
sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a
pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
Sin dal
settembre 2007, nell’imminenza dello scadere della predetta autorizzazione, i
competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno provveduto
ad inoltrare alla Commissione UE una specifica richiesta di proroga della
deroga suddetta, in ordine alla quale l’esecutivo comunitario non si è ancora
pronunciato.
Atteso
quanto sopra, nelle more della pronuncia della Commissione UE in ordine
all’accoglibilità della richiesta di proroga presentata, ad oggi si ritiene che
gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto
terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano
essere, al momento ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.
Al riguardo
si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa l’estensibilità
dell’agevolazione in argomento ai soggetti da ultimo richiamati all’esito
dell’iter comunitario cui si è fatto cenno.
Pertanto,
con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008,
hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli
esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti
pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
c) le
imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui
alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti
pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
Tutto ciò
premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in
capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda
agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni
presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni
regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune
indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente
eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere
il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in
denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici
dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle
modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
(G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2009.
Le imprese che
scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono
usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per le
eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine
dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici
dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di
rimborso in denaro entro il 30 giugno 2010.
Per la
fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE
TRIBUTO 6740.
Per
l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta
l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International
bank address number).
Come già
evidenziato in passato, si ribadisce che:
- i soli
esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b),
c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai
fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli
esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le
relative fatture di acquisto.
Si ricorda,
inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo
unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Inoltre,
allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il
settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla
realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza
dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto ciò
premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la
compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi
dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom – al competente
Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti
comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in
Italia ), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito
internet www.agenziadogane.gov.it, questa Agenzia provvederà a rendere
disponibile, sul sito predetto, il relativo software, opportunamente aggiornato
entro il 3 aprile 2009.
Della
disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato
stampa.