AMBIENTE - PROROGHE E NUOVE REGOLE PER DISCARICHE,
MPS, MUD E ACCORDI DI PROGRAMMA
È stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/2/2008 la legge di conversione (n.
13 del 27/2/2009) del DL n. 208/2008 recante “Misure straordinarie in materia
di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.
Premesso che
durante l’iter di conversione in legge, sono state apportate numerose modifiche
al testo iniziale del DL 208, si evidenziano di seguito i contenuti di maggiore
interesse.
Art. 1 -
Autorità di Bacino (proroga)
L’articolo
63 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) ha previsto la soppressione delle
Autorità di Bacino di cui alla Legge 183/1989 e il passaggio delle funzioni ad
esse attribuite all’Autorità di Bacino distrettuale (che deve essere istituita
in ciascun distretto idrografico).
L’art. 1 del
DL 208/08 interviene a modificare la disciplina transitoria contenuta
nell’articolo 170 del Codice stabilendo che le Autorità di Bacino continuano ad
esistere fino all’entrata in vigore del DPCM previsto dall’articolo 63, comma
2, dello stesso Codice.
Art. 5 comma
1-bis - Regime transitorio discariche (proroga)
L’art. 182,
comma 7, del Codice Ambientale prevede che lo smaltimento in discarica è
disciplinato dal D.Lgs. 36/2003 di recepimento della direttiva 1999/31/CE.
In
attuazione di tale provvedimento è stato peraltro emanato anche il DM 3/8/2005
che introduce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
L’art. 5
comma 1-bis del DL 208/08 ha prorogato dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009
l’entrata in vigore della nuova disciplina sulle discariche contenuta appunto
nel D.Lgs. 36/2003 e nel DM attuativo.
In altri
termini il regime transitorio per le discariche dei rifiuti recato dall’art. 17
del D. Lgs. 36/2003 è prorogato sino al 30 giugno 2009.
Fino a tale
data:
- nelle
discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003
(27 marzo 2003) e con piano di adeguamento approvato, sarà possibile continuare
a conferire i rifiuti per cui esse sono state autorizzate in base alla
precedente disciplina;
- nelle
discariche autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 36/2003 sarà possibile continuare a smaltire determinate tipologie di
rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla
Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e
6, lettera a, D.Lgs. 36/2003) e in particolare:
- nelle
discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche
di II categoria, tipo A (ad esempio sfridi di materiali da costruzione,
materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici
cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione);
- nelle discariche
per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di
I categoria (ad esempio rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e
II categoria, tipo B;
- nelle
discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in
discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici
e nocivi).
Dal 1°
luglio 2009 troveranno, invece, applicazione i valori limite e le condizioni di
ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal DM 3/8/2005, fra cui anche
l’obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del
conferimento.
Si precisa
che dalla proroga del regime transitorio sono state espressamente escluse,
limitatamente al conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti
amianto, le discariche di II categoria, tipo A, ex “2A” e le discariche per
rifiuti inerti.
Pertanto
questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell’Allegato 2
del DM 3 agosto 2005 e, cioè, nelle discariche per rifiuti pericolosi o in
quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata
(secondo la classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in discariche
classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la precedente
classificazione).
Inizialmente
la proroga era stata prevista fino al 31 dicembre 2009 ma in sede di
conversione del decreto legge è stata ridotta di alcuni mesi.
L’art. 5
comma 1-bis prevede altresì che il presidente della regione o della provincia
autonoma possa chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o
urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con
richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009,
corredata da una dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento
delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso D.Lgs. n. 36 del
2003.
L’adeguamento
dovrà essere comunque ultimato entro il 31 dicembre 2009.
La proroga
dovrà essere concessa con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della
documentazione effettuata dal Ministero ed avrà efficacia limitata dal 1°
luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
Art. 5 comma
2-quinquies - nuovo MUD (proroga)
Fra le
novità introdotte nell’ambito della conversione in legge del DL 208 è stata
disposta la proroga per l’utilizzo del nuovo modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) contenuto nel DPCM dello scorso 2/12/2008
Per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno
2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM del 24 dicembre
2002 (come rettificato con DPCM del 22 dicembre 2004).
Il nuovo
modello introdotto dovrà invece essere utilizzato per le dichiarazioni da
presentare entro il 30 aprile 2010 e relative all’anno 2009.
Art. 6 comma
1 - Rifiuti ammessi in discarica (proroga)
Viene
prorogato al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di
conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico (PCI)* superiore a
13.000 kj/kg previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003 (ad
esempio guaine bituminose).
* Il potere
calorifico rappresenta la quantità di calore, espressa in kilocalorie o
megajoule, prodotta da un chilogrammo di combustibile, quando questo brucia
completamente in condizioni standard. Si definisce potere calorifico inferiore
il calore rilasciato dalla combustione di una massa unitaria di campione, a
pressione costante di 1 atmosfera, dove l’acqua rimane allo stato di vapore.
Art. 6 comma
1-bis - introduzione di una nuova categoria di Materie Prime Secondarie (MPS)
Seppur per
un periodo limitato di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di
conversione viene prevista l’esclusione, dal regime dei rifiuti, per le
materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti
autorizzati che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di
rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
La norma in
esame dispone, infatti, che tali sostanze, materie e prodotti, si considerano
destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di
produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 3,
del DM 5 febbraio 1998.
Si ricorda,
in proposito, che l’art. 3, comma 3, del citato DM 5 febbraio 1998 dispone che
“restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le
materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono
destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di
produzione”.
Si precisa
che la norma fa, comunque, salvo l’art. 181-bis Codice Ambiente che definisce
le caratteristiche necessarie per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti
delle materie prime secondarie (MPS).
Art.
8-quater - Accordi di programma
Viene
riscritto il comma 3 dell’art. 206 del Codice Ambientale relativo agli accordi
e contratti di programma in materia di rifiuti prevedendo che gli stessi
possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa.
Rispetto al
dettato normativo originario in base al quale tali accordi/contratti potevano
solo integrare e modificare norme tecniche e secondarie, se conformi con quanto
previsto dalla normativa nazionale, il nuovo comma, invece, sembra introdurre
la possibilità di prevedere vere e proprie semplificazioni amministrative nella
gestione dei rifiuti.