IMPOSTA DI BOLLO - AGLI ELABORATI TECNICI ALLEGATI AL
PERMESSO DI COSTRUIRE E AL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI SI APPLICA
L’IMPOSTA SOLO IN CASO D’USO
(Risoluzione
Agenzia delle Entrate n. 74/E)
Gli
elaborati tecnici allegati al provvedimento del permesso di costruire, ex
concessione edilizia, scontano l’imposta di bollo solo in caso d’uso, non
dovendola corrispondere fin dall’origine. Si è pronunciata in questo senso
l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 74/E del 23 marzo scorso.
Le Entrate,
rispondendo all’interpello proposto da un’amministrazione comunale, hanno
chiarito la corretta applicazione dell’imposta sui singoli elaborati che
compongono il progetto allegato al permesso a costruire.
Per
l’Amministrazione finanziaria alcuni documenti, anche se allegati ad atti che
scontano l’imposta di bollo fin dall’origine, conservano la natura di
“elaborato tecnico”. In particolare sono ricompresi in detta fattispecie anche
gli elaborati grafici progettuali allegati al contratto di appalto di lavori
pubblici. Tali atti sono inseriti tra quelli relativi a “tipi, disegni,
modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri,
architetti, periti, geometri e misuratori”. Come tali, sono assoggettati a
imposta di bollo solamente nel caso in cui vengono usati, nella misura di 0,52
centesimi per ogni foglio o esemplare. Ai sensi dell’art. 2 del D.p.r. n.
642/1972 il caso d’uso è verificato quando gli atti, i documenti e i registri
sono presentati all’Ufficio del Registro.
È importante,
quindi, ricordare che per il permesso a costruire come per il contratto di
appalto per lavori pubblici l’imposta di bollo va corrisposta fin dall’origine,
nella misura di 14,62 euro ogni cento righe, mentre per gli elaborati tecnici e
gli scritti allegati sarà dovuta solo nel caso in cui tali documenti vengano
utilizzati.
Si pubblica
di seguito il testo della Risoluzione n. 74 in parola.
Agenzia
delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione
n. 74/E
Roma, 23
marzo 2009
OGGETTO:
Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000
-Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla
concessione edilizia
Con istanza
di interpello, concernente l’interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è
stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune di
… chiede di conoscere se sia conforme alle disposizioni contenute nel DPR 26
ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) assoggettare
all’imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia, nella
misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo
elaborato costituente il progetto.
Detto ultimo
documento è generalmente composto da più elaborati grafici di varie dimensioni
e da una relazione tecnica descrittiva, anch’essa con un numero di pagine
variabile, che vengono allegati dai professionisti alla domanda di concessione
edilizia e successivamente restituiti unitamente al provvedimento abilitativo.
Soluzione
interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante
ritiene corretto applicare l’imposta di bollo, oltre che sull’atto abilitativo
emesso, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe ovvero 4 facciate, anche su
ogni singolo elaborato costituente il progetto, indipendentemente dalle
dimensioni degli elaborati stessi.
Ciò in
quanto ritiene che il progetto non possa essere considerato un allegato, ma
costituisca parte integrante e imprescindibile dell’atto comunale che consente
di eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e che
completa l’atto abilitativo con la rappresentazione grafica delle opere da
eseguire.
Parere della
Direzione
L’articolo 4
della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede
l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro
14,62 per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli organi della
amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro
consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali,
nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici
registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme
all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Il
successivo articolo 28 della tariffa, parte seconda, recante l’indicazione
degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso,
prevede l’applicazione dell’imposta nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o
esemplare relativamente a “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni,
calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e
misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei
liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”.
In merito
alla questione prospettata, l’Amministrazione Finanziaria con risoluzione del
30 marzo 1995, prot. n. 78, ha affermato che “per quanto concerne il
trattamento, sempre agli effetti dell’imposta di bollo, degli altri atti e
documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o
degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di
cui all’art. 28 della sopracitata Tariffa, si ritiene che essi, anche se
recanti la sottoscrizione dell’impresa e dell’ente appaltante, non possano
essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene
modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici…”.
Secondo il
suddetto documento di prassi gli allegati di natura tecnica indicati nell’articolo
28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972, sono sempre
assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso, in quanto non perdono la loro
particolare natura di “scritti tecnici” anche se allegati o costituenti
parte integrante di atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine.
Tale
orientamento è stato ribadito con la risoluzione n. 97 del 27 marzo 2002,
emanata in risposta a un quesito sul corretto trattamento tributario ai fini
dell’imposta di bollo di atti e documenti formati nell’esecuzione di contratti
pubblici di appalto.
In tale sede
è stato precisato che, benché l’art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109) stabilisca che gli elaborati grafici progettuali ed i
piani di sicurezza sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati, tali documenti conservano comunque la natura di elaborato tecnico,
la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati
requisiti, ed in quanto tali rientranti tra gli atti di cui all’articolo 28
della Tariffa parte seconda annessa al DPR n. 642 del 1972.
Alla luce di
quanto precede deve ritenersi che gli elaborati tecnici descritti nel caso in
esame non rientrino nella previsione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al
DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure
quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.
Essi,
pertanto, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin dall’origine
ma solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 28 della Tariffa parte seconda.
Si precisa
che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d’uso
“…quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all’ufficio del
registro per la registrazione”.
Per
completezza si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n.
642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
286 “in ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1.00…”.
Le Direzioni
regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.