L.R. N.12/2005 - PUBBLICATE LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - L.R. N. 5/2009
E’ stata
pubblicata sul B.U.R.L. del 13 marzo 2009, 1° Supplemento Ordinario al n. 10,
la L.R. 10 marzo n. 5 recante “Disposizioni in materia di territorio e opere
pubbliche - collegato ordinamentale” che modifica, all’art. 1, alcuni aspetti
della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”. Le nuove disposizioni
sono entrate in vigore il 14 marzo u.s.
Le modifiche
sono relative agli articoli n. 25 “Norma transitoria”, n. 26 “Adeguamento dei
Piani”, n. 64 “Disciplina degli interventi”, n. 80 “Ripartizione delle funzioni
amministrative” e n. 104 “Abrogazioni”. Inoltre è stato introdotto l’art.
94-bis “Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire”.
Si riportano
di seguito le modifiche apportate, in particolare:
- all’art.
25 comma 1 viene prorogato al 31 marzo
2010 il termine ultimo per l’approvazione dei PGT da parte dei Comuni e viene
introdotto l’obbligo di deliberare l’avvio del procedimento di approvazione del
PGT entro il 15 settembre 2009, termine decorso il quale la Giunta regionale
nomina un commissario che provvede in luogo dell’ente;
- sino
all’approvazione dei PGT potranno essere avviati solo P.I.I. (Piani Integrati
di Intervento) aventi rilevanza regionale o che prevedono la realizzazione di
infrastrutture pubbliche o d’interesse pubblico di carattere strategico ed
essenziali per la riqualificazione e riorganizzazione dell’ambito territoriale.
La Giunta regionale è tenuta ad elaborare, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge, criteri e modalità per l’applicazione di questa
disposizione. Nel caso tale termine decorra infruttuosamente potranno essere
applicate le previsioni del documento d’inquadramento;
- sino
all’approvazione dei PGT i piani attuativi e le varianti dei PRG vigenti
potranno essere approvati secondo le procedure definite dalla L.R. 23/97, fatta
eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier
di candidatura EXPO 2015, che potranno far adottare e approvare i Piani dalla
Giunta comunale (art. 25, comma 8 bis);
- sino all’approvazione
dei PGT i comuni definiti dal PRERP a fabbisogno acuto, critico ed elevato,
potranno:
a) attuare
interventi di trasformazione di edifici esistenti nel rispetto della volumetria
preesistente per iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa
l’edilizia convenzionata. Nel caso di edifici a destinazione produttiva la
volumetria assentita per il recupero non può superare i 10.000 mc (art. 25,
comma 8 sexies, lett. a);
b) attuare
interventi di nuova costruzione per edilizia residenziale pubblica, compresa
l’edilizia convenzionata di cui alla L.R. 14/07 su aree destinate a servizi
(quindi anche su aree a verde e parcheggi) e sua aree a vincolo decaduto.
Dovrà in
ogni caso essere assicurata una dotazione di standard pari a 18 mq/ab. (art.
25, comma 8 sexies, lett. b - c);
- sino alla
approvazione dei PGT nei PRG vigenti devono essere individuati gli ambiti
territoriali nei quali é consentita, ovvero vietata, la localizzazione di
attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, come suscettibili di
determinare situazioni di disagio a causa della frequentazione costante e
prolungata dei luoghi (art. 25, comma 8 nonies);
- vengono
ridefinite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, con
modifica dell’art. 64, comma 8 e dell’art. 80, commi 2 e 3, e con
l’introduzione di uno specifico comma 6bis secondo cui, a far tempo dal 1°
luglio 2009, le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti per i quali la Regione
abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 159, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”;
- si
ribadisce la possibilità di esecuzione e adeguamento delle opere di pertinenza
degli interventi di trasformazione urbanistica, a carico del soggetto
attuatore, qualora l’Amministrazione lo reputi necessario o possibile (nuovo
art. 94 bis), in alternativa alla richiesta di corresponsione del contributo commisurato
al costo di costruzione.
Il testo
della Legge per il governo del territorio (L.R.12/2005) coordinato con le
recenti modifiche introdotte dalla L.R. n. 5/2009 è disponibile sul sito del
Collegio dei Costruttori (www.ancebrescia.it) nell’area “urbanistica”.