APPALTI PUBBLICI - IN UNA GARA E’ IRRILEVANTE IL RAPPORTO GIURIDICO ESISTENTE TRA L’IMPRESA
CHE UTILIZZA L’AVVALIMENTO E QUELLA CHE METTE A DISPOSIZIONE I REQUISITI
(Consiglio
di Stato, Sezione V^ del 17 marzo 2009, n. 1589)
La finalità
dell’istituto dell’avvalimento non è affatto quella di arricchire la capacità
(tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di consentire a
soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di
altri soggetti.
Invero
nell’avvalimento, quale ricavabile dalla sua genesi comunitaria, sussiste l’ irrilevanza
per la stazione appaltante dei rapporti sottostanti esistenti fra il
concorrente e il soggetto “avvalso”, essendo indispensabile unicamente che il
primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale
normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54
Direttiva n.17/2004/CE), la quale espressamente prevede che “un operatore
economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con quest’ultimi”.
Non può
aderirsi alla tesi secondo cui non sarebbe consentito ricorrere all’avvalimento
per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per
lavori analoghi nel triennio antecedente.
E’ sufficiente il richiamo dell’art.
49 d.lgs. n. 163/2006, che ricomprende tutti i “requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA” tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di
altre imprese, atteso che il fatturato IVA non è altro che un requisito di
carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41.