APPALTI PUBBLICI -  IN UNA GARA  E’ IRRILEVANTE  IL RAPPORTO GIURIDICO ESISTENTE TRA L’IMPRESA CHE UTILIZZA L’AVVALIMENTO E QUELLA CHE METTE A DISPOSIZIONE I REQUISITI

(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 17 marzo 2009, n. 1589)

 

La finalità dell’istituto dell’avvalimento non è affatto quella di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti.

Invero nell’avvalimento, quale ricavabile dalla sua genesi comunitaria, sussiste l’ irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti sottostanti esistenti fra il concorrente e il soggetto “avvalso”, essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all’attuale normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), la quale espressamente prevede che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi”.

Non può aderirsi alla tesi secondo cui non sarebbe consentito ricorrere all’avvalimento per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente.

E’ sufficiente il richiamo dell’art. 49 d.lgs. n. 163/2006, che ricomprende tutti i “requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA” tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese, atteso che il fatturato IVA non è altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41.