APPALTI PUBBLICI - OBBLIGO DELLA P.A. DI AGGIORNARE ANNUALMENTE I PROPRI PREZZIARI CON SPECIFICHE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE
(T.A.R.
Calabria, Sezione di Reggio Calabria del 9 marzo 2009, n. 131)
Al fine di
prevenire l’applicazione di meccanismi di adeguamento del prezzo in corso di
esecuzione, e di garantire una corretta fissazione dei prezzi a base di gara,
l’art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 dispone che le stazioni appaltanti
provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle
costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità
il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
all’obbligo di aggiornamento, i prezziari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con le Regioni interessate. In punto di diritto è, dunque, chiaro
che nel settore dei pubblici appalti che i prezzari, strumenti di riferimento
per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative
tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di
mercato non rese nelle pubbliche forme: l’aggiornamento dei prezzari è
procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da
parte della generalità dei terzi e del mercato che l’Amministrazione appaltante
ha utilizzato per la base d’asta valori competitivi, ciò allo scopo di
consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di
tutelare l’affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di
progetto e di contratto che la base d’asta implica. In tal senso, dunque, non
vale sostenere che i prezzi siano di fatto “in linea con quelli di mercato
quali registrati al momento della pubblicazione del bando”, o che lo
scostamento è minino, perché ciò, quantomeno, è recessivo di fronte alla
necessità che dell’adeguamento sia data pubblica fede tramite le apposite
procedure di revisione dei prezzari disciplinate dalla legge.