APPATI PUBBLICI - LA VALUTAZIONE DELL’ATTENDIBILITA’
DELL’OFFERTA VA RIFERITA NEL SUO COMPLESSO, NON CON RIGUARDO ALLE SINGOLE VOCI DI PREZZO
(Consiglio
di Stato, Sezione VI^ del 10 marzo 2009, n. 1417)
Ad avviso
del Collegio, la radicale esclusione dell’offerta sospetta di anomalia potrà
essere disposta solo laddove un esame in concreto circa la struttura ed il
contenuto della stessa ne palesi il complessivo carattere di inattendibilità.
Si intende con ciò dire che, quand’anche l’offerta dell’odierna appellante
fosse stata ritenuta inattendibile per alcune voci di prezzo (ad. es.: per
essere state respinte tutte le giustificazioni al riguardo addotte e per essere
stato assunto quale indizio in tal senso la mancata produzione dei richiamati
contratti), nondimeno l’esclusione dalla gara avrebbe potuto essere
correttamente disposta solo laddove si fosse potuto ritenere che le voci di
costo rivelatesi incongrue assumevano un rilievo determinante al fine di
assicurare l’equilibrio nella gestione dell’appalto.
In assenza
di una siffatta, specifica dimostrazione, l’Amministrazione aggiudicatrice non
avrebbe potuto disporre la radicale esclusione dell’offerta dalla gara.
Come
evidenziato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti,
nell’ambito del procedimento volto alla verifica delle giustificazioni addotte
a fronte di un’offerta anomala, l’ attendibilità dell’ offerta stessa va
comunque valutata nella sua globalità, e non con riferimento alle singole voci
di prezzo ritenute incongrue ed avulse dall’ incidenza che potrebbero avere
nell’ offerta economica nel suo insieme (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, sent. 7 ottobre 2008, n. 4847; id.,
Sez. IV, sent. 20 maggio 2008, n. 2348; id, Sez. V, sent. 24 agosto
2006, n. 4969).