APPALTI PUBBLICI - INAMMISSIBILE INSERIRE NEI
CONTRATTI CLAUSOLE DI ANTICIPATA PREVISIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ONERI
AGGIUNTIVI DERIVANTI DAI VINCOLI IMPOSTI ALLA P.A. DAL PATTO DI STABILITA’
(Deliberazione
Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l’Emilia Romagna del 13 marzo
2009 n. 5)
Le regole
vigenti del patto di stabilità interno, hanno imposto, anche per la spesa in
conto capitale, un limite annuale di cassa. Tale criterio, sulla cui utilità,
nell’attuale fase economica di grave depressione, vengono avanzati da più parti
forti dubbi, limita fortemente la capacità di spesa degli enti locali,
imponendo loro l’obbligo di programmare, ed eventualmente ridimensionare, le
varie fasi della procedura di spesa conseguenti all’approvazione degli
interventi finanziati con entrate in conto capitale. Poiché, al momento, non
risultano provvedimenti di legge che abbiano in qualche modo aggiornato le
disposizioni riguardanti i vincoli di cassa, deve dirsi che, in carenza di tali
innovazioni da più parti auspicate, si impone tuttora agli amministratori la
necessità di una attenta programmazione degli interventi che intendono attuare,
in modo tale che siano avviate solo quelle opere le cui procedure contabili
risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla legge, quando scadranno
le date di pagamento.
Una diversa
programmazione di tali interventi, anche se finanziati con fondi propri, in
base alla quale già risulti evidente l’impossibilità di portare a termine la
fase relativa ai pagamenti, se non violando il patto, appare quindi
inammissibile sulla base del vigente quadro normativo.
Deve
considerarsi inammissibile ogni ipotesi di inserimento di clausole di
anticipata previsione e regolamentazione degli oneri aggiuntivi, cui gli enti
andrebbero incontro per le inadempienza contrattuale connesse ai vincoli di
cassa imposti dal patto.
Sempre in
termini astratti, non si può escludere che l’aumento dei costi a carico del
bilancio degli enti, derivante da tale scelta, possa essere configurato come
una ipotesi di responsabilità contabile.
…omissis…
FATTO
Il Sindaco
del Comune di __________ ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell’articolo
7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante
la legittimità dell’inserimento nei contratti di appalto di lavori pubblici di
clausole che prevedano il riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.
Ha fatto
presente il richiedente che il Comune di _______ ha finanziato, negli anni
2004/2006, con proventi straordinari propri, varie opere pubbliche di utilità
sociale che sono di prossimo affidamento. Considerato che il patto di
stabilità, a cui è soggetto quell’Ente, non dovrebbe consentire di disporre
puntualmente i pagamenti degli stati di avanzamento o dei conti finali di
quelle opere, egli ha chiesto se sia legittimo introdurre negli atti degli
appalti dei lavori, la cui copertura finanziaria è comunque assicurata da
proventi comunali propri, apposite clausole contrattuali che prevedano ab
origine la corresponsione di interessi sui ritardati pagamenti, quando tali
ritardi siano stati determinati dall’obbligo di rispettare i vincoli del patto
di stabilità e non dipendano da ritardi od omissioni dei responsabili del
servizio.
Ha chiesto
inoltre se tali clausole contrattuali, una volta accettate dalle parti
contraenti, possano superare le previsioni di cui all’art. 133, 1° comma del
D.Lgs. 163/2006.
DIRITTO
L’art. 7,
comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il
Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e
Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in
materia di contabilità pubblica.
La Sezione
delle Autonomie, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha
fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva.
A tal
proposito è prevalso l’orientamento di limitare l’ammissibilità delle richieste,
sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti ( Presidente della
Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di
normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali.
Nell’ipotesi
in esame, la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco
del Comune di __________ appare soggettivamente ammissibile.
Con riguardo
al piano oggettivo, con gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte
dei Conti sia nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 e sia nella
deliberazione n. 5/AUT/2006 del marzo 2006, sono stati precisati i limiti della
funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta “alla
normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale,
l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di
settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi
equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione
finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese,
l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.
Nel caso in
esame vengono proposte questioni che appaiono connesse ad una specifica
fattispecie, la cui concreta soluzione è affidata alle autonome scelte
dell’Ente richiedente. Deve pertanto ritenersi che le problematiche segnalate
rimangono escluse dall’ambito oggettivo che è stato definito nei criteri
generali appena richiamati, ed ai quali risulta ispirato il costante
orientamento di altre Sezioni regionali di controllo (si veda, da ultima, Sez.
Veneto delibera 141/2008/Cons.).
Questa
Sezione rileva, tuttavia, che è presente nel quesito un punto connesso alla
generale applicazione del patto di stabilità interno. Ciò le impone, astraendo
dalla fattispecie contrattuale alla quale l’Ente ha fatto riferimento, di
richiamare i principi che riguardano tale fondamentale strumento di
coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento agli effetti
dei limiti annuali di cassa ivi previsti.
Premesso che
tali vincoli rientrano in quella necessaria e rigorosa strategia di
riequilibrio del settore che da anni viene perseguita dal legislatore
nazionale, va precisato che le regole vigenti del patto di stabilità interno
hanno imposto, anche per la spesa in conto capitale, un limite annuale di
cassa. Tale criterio, sulla cui utilità, nell’attuale fase economica di grave
depressione, vengono avanzati da più parti forti dubbi, limita fortemente la
capacità di spesa degli enti locali, imponendo loro l’obbligo di programmare,
ed eventualmente ridimensionare, le varie fasi della procedura di spesa
conseguenti all’approvazione degli interventi finanziati con entrate in conto
capitale.
Poiché, al
momento, non risultano provvedimenti di legge che abbiano in qualche modo
aggiornato le disposizioni riguardanti i vincoli di cassa cui ha fatto
riferimento il Comune di _______, deve dirsi che, in carenza di tali
innovazioni da più parti auspicate, si impone tuttora agli amministratori la
necessità di una attenta programmazione degli interventi che intendono attuare,
in modo tale che siano avviate solo quelle opere le cui procedure contabili
risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla legge, quando scadranno
le date di pagamento. Una diversa programmazione di tali interventi, anche se
finanziati con fondi propri, in base alla quale già risulti evidente
l’impossibilità di portare a termine la fase relativa ai pagamenti, se non
violando il patto, appare quindi inammissibile sulla base del vigente quadro
normativo. Ugualmente inammissibile deve considerarsi ogni ipotesi di
inserimento di clausole di anticipata previsione e regolamentazione degli oneri
aggiuntivi, cui gli enti andrebbero incontro per le inadempienza contrattuale
connesse ai vincoli di cassa imposti dal patto.
Sempre in
termini astratti, non si può escludere che l’aumento dei costi a carico del
bilancio degli enti, derivante da tale scelta, possa essere configurato come
una ipotesi di responsabilità contabile.
Nelle sopra
esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.
Così
deliberato in Bologna nell’adunanza del 13 marzo 2009.