SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI - SOSTANZE STUPEFACENTI
- MODALITÀ OPERATIVE -
CIRCOLARE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Con
circolare protocollo H1.2009.0002333, a firma dei Direttori Generali alla
Sanità e alla Famiglia e solidarietà sociale, la Regione Lombardia ha fornito
indicazioni operative in ordine all’applicazione delle procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi, definite nel Provvedimento 30 ottobre 2007 e nell’Accordo tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008
(cfr. Not. n. 1/2009).
Tali
indicazioni hanno la finalità di consentire alle Imprese lombarde, ai medici
competenti, ai Dipartimenti delle ASL e Aziende Ospedaliere coinvolti,
l’applicazione puntuale ed uniforme delle procedure diagnostiche e medico
legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori da
adibire o adibiti alle mansioni a rischio di cui all’Allegato I del
Provvedimento del 30 ottobre 2007.
Nella
circolare in commento è previsto che i datori di lavoro affrontino il tema
elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca:
- le
procedure di applicazione della normativa nelle aziende,
- le azioni
preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego
di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio,
anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.
Tale
documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori
in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.
Di seguito
si pubblica il testo della circolare in commento, mentre l’ulteriore
documentazione allegata alla circolare è disponibile sul sito internet del
Collegio in calce alla presente nota.
Regione
Lombardia
Giunta
Regionale
Direzione
Generale Sanità
Data:
22.1.2009
Protocollo
H1.2009.0002333
Oggetto: indicazioni operative in ordine all’applicazione delle
procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi, definite nel Provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n.
266 del 15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008).
Le
indicazioni procedurali del presente documento hanno la finalità di consentire
alle imprese lombarde, ai medici competenti, ai Dipartimenti delle ASL e AO
coinvolti, l’applicazione puntuale ed uniforme delle procedure diagnostiche e
medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori
da adibire o adibiti alle mansioni a rischio di cui all’Allegato I del
Provvedimento CU 99/2007 citato in oggetto.
Il documento
sostituisce e rinnova la nota regionale in materia di assenza di
tossicodipendenza trasmessa in data 10 aprile 2008, Prot. 30082.
La
predisposizione delle presenti procedure è stata curata da un gruppo di lavoro
regionale composto da operatori e responsabili di:
- Direzioni
Generali di Regione Lombardia Famiglia e Sanità;
-
Dipartimenti Dipendenze di ASL;
- Servizi
Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro di ASL;
- Unità
Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro di Aziende Ospedaliere.
Successivamente,
il documento è stato oggetto di confronto con le parti sociali - Associazioni
datoriali e sindacali dei lavoratori più rappresentative - e con una
rappresentanza di medici competenti che operano in Lombardia.
Il
documento, fondato sui principi di rispetto dei diritti dei lavoratori e di
osservanza del DLgs 81/08, è stato elaborato considerando i seguenti elementi e
criteri:
-
indicazioni contenute nelle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” approvate con Accordo dalla
Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 (Rep. Atti n. 178);
-
organizzazione del sistema sanitario lombardo e articolazione dei servizi
interessati alle presenti procedure;
-
contenimento dei costi a carico dei datori di lavoro;
-
fattibilità ed accessibilità delle procedure proposte.
Il presente
documento assume quanto previsto nell’Accordo dalla Conferenza Unificata tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008,
ma si dettagliano gli aspetti ritenuti meritevoli di integrazioni a carattere
operativo.
1.
Adempimenti procedurali a carico delle ASL
Entro 30
giorni dal ricevimento del presente atto le ASL identificano il/i Servizio/i
Tossicodipendenze (di seguito SERT) del proprio ambito territoriale abilitato/i
quale/i “struttura/e sanitaria/e competente/i”, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
del Provvedimento n. 99 del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata “Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”. L’attività prevista
per la certificazione dell’assenza di tossicodipendenza va organizzata in modo
da non interferire con le attività istituzionali che i SERT devono garantire.
Le ASL
adottano modalità organizzative e procedurali tali da consentire l’invio della
certificazione del SERT ai medici competenti entro 30 giorni dalla prima visita
specialistica effettuata dai medesimi Servizi.
Il Direttore
Generale dell’ASL, per il tramite dei Dipartimenti Prevenzione Medica e dei
Dipartimenti Dipendenza, provvede a trasmettere il presente documento ai medici
competenti del proprio territorio e cura la realizzazione di incontri dedicati
al tema rivolti a queste figure e alle altre strutture sanitarie coinvolte,
nonché la presentazione del documento alle Associazioni datoriali e dei
lavoratori più rappresentative nell’ambito delle attività del Comitato di
coordinamento provinciale ex art. 7 del D. Lgs. 81/08.
Nell’occasione
degli incontri, sarà cura raccomandare ai datori di lavoro di gestire la
problematica in commento secondo le indicazioni riportate al successivo
paragrafo.
2.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro
I datori di
lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le
procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni
preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi
all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni
a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.
Tale
documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori
in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.
La
comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei
nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista
delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre
2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente,
periodicamente e tempestivamente aggiornata.
Una lista
correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno
cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei
lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi
successivi adibiti alle mansioni a rischio.
3. Modalità
di attivazione degli accertamenti sanitari
Gli
accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che ne valuta,
nell’ambito degli obblighi lui assegnati, nella sua piena responsabilità, e
comunque in relazione alle diverse ipotesi prospettate dall’Accordo, la
necessità e/o opportunità anche cautelativa dell’esecuzione. In particolare, il
medico competente verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi
di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia
dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il
lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo
delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamento di idoneità alla
mansione.
Gli
accertamenti sanitari per ragionevole dubbio o a seguito d’infortunio sono
attivati ed eseguiti privilegiando le prassi descritte nell’Accordo Stato -
Regioni e non già ricorrendo alle modalità previste nell’art. 5 della L.
300/78.
Solo nel
caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto
documentata e valida giustificazione, è sottoposto almeno a tre controlli
dell’urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi
o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole
dubbio riscontrate dal medico competente.
Nel caso in
cui invece il lavoratore non si presenti all’accertamento causa giustificati e
validi motivi debitamente documentati, è riconvocato ed è sottoposto agli
accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico).
4. Accertamenti
di primo livello da parte del medico competente e procedure per le analisi di
laboratorio
L’accertamento
comprende la visita medica ed il test di screening.
4.1. Visita
medica
In tutti
casi appresso descritti, in particolare quando il medico competente decida di
affidare l’accertamento di primo livello a laboratori – vedi par. succ. - è
ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta
delle urine e all’esecuzione del test di screening. L’effettuazione della
visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta
del campione ed all’esecuzione del test di screening. In particolare,
l’esecuzione della visita medica prima della raccolta delle urine e del test
consolida la buona prassi sanitaria volta a privilegiare gli aspetti di
anamnesi e di corretto rapporto tra il lavoratore ed il medico competente.
Nel caso in
cui visita medica e raccolta urine e test non siano contestuali, il datore di
lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo di esecuzione
della raccolta delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di non
più di un giorno dalla data stabilita per gli accertamenti.
4.2 .
Analisi di laboratorio
La
condizione preliminare ed essenziale perché la ricerca di sostanze stupefacenti
nelle urine abbia validità e possa essere utile è la certezza, “oltre ogni
ragionevole dubbio”, della provenienza dell’urina. La mancanza di questa
certezza rende vane prestazioni che avrebbero un costo “inutile”.
Pertanto, la
rilevanza “medico-legale” della certezza della raccolta è assoluta e, quindi,
l’assunzione di responsabilità di chi la esegue è fondamentale. Mentre per le
fasi analitiche esiste la possibilità di un ricontrollo e di una verifica “a
posteriori”, questo non è possibile per la raccolta delle urine.
È evidente
che “falsi negativi”, dovuti alla non corretta provenienza dell’urina o alla
sua manipolazione, potrebbero avere rilevanza medico-legale.
Stante
quanto sopra, assume particolare rilevanza anche la fase di conservazione e
trasporto dei campioni.
Laddove le
fasi del processo di raccolta dei campioni e di analisi non sono eseguite
direttamente dal medico competente o sotto la sua diretta responsabilità, ma
una o più fasi sono affidate a strutture sanitarie autorizzate, è necessario
che siano definiti in modo formale i rapporti con le strutture stesse e siano
precisati in modo formale gli ambiti di responsabilità e le procedure operative
dettagliate (raccolta urine, conservazione, trasporto, analisi, ecc.).
4.2.1. Primo
livello
Il prelievo
di urina può essere eseguito:
- dal medico
competente direttamente;
- dal medico
competente indirettamente tramite altro sanitario addetto, formalmente
individuato e delegato, in ogni caso sotto la responsabilità dello stesso
medico competente;
- da
personale sanitario di un laboratorio non autorizzato alla ricerca di sostanze
stupefacenti e relativi punti prelievo;
- da
personale sanitario di un laboratorio autorizzato alla ricerca di sostanze
stupefacenti (dgr n. V/61342 del 20 dicembre 1994, così come modificato e
riportato in allegato) e relativi punti prelievo.
Il prelievo
di urina può essere eseguito presso l’azienda, presso un laboratorio e i suoi
punti prelievo o presso lo studio de medico competente.
Il prelievo
deve avvenire sotto il controllo del medico competente o di personale sanitario
qualificato, garantendo la privacy, ma con misure atte ad evitare manomissioni
o sostituzioni, anche prevedendo che il soggetto non sia lasciato solo. Si
raccomanda di riservare opportune attenzioni specifiche alle tipicità dei
soggetti, anche alla luce del DLgs 81/08 che chiede di considerare le
differenze di genere e la provenienza da altri Paesi. L’urina deve essere
raccolta in apposito contenitore di plastica monouso. La quantità minima deve
essere di 50 mL. In caso di raccolta iniziale insufficiente, il campione viene
sigillato e successivamente reintegrato.
Il
responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore, suddivide il campione
in tre aliquote denominate A (circa 10 mL), B e C, (circa 20 mL ciascuna) (1).
I contenitori devono essere a chiusura antiviolazione o comunque sigillati e
identificati con nome e cognome del lavoratore e del prelevatore e con data e
ora del prelievo e controfirmati dal prelevatore e dal lavoratore.
Il
prelevatore compila un verbale in triplice copia su cui sono riportate le
generalità del lavoratore e del prelevatore, il luogo e l’ora in cui è stato
eseguito il prelievo e la quantità di urina raccolta e, se del caso, l’esame
del test di screening, eventuali dichiarazioni del lavoratore e eventuali
farmaci assunti. La controfirma del lavoratore attesta la corretta esecuzione
del prelievo e la corretta identificazione del campione. Una copia rimane al
prelevatore, una al lavoratore e la terza è allegata ai campioni conferiti al
laboratorio.
Nel caso in
cui l’analisi di screening è eseguita direttamente dal medico competente viene
utilizzata l’aliquota A. In caso di negatività ai test di screening tutte le
urine non devono essere conservate.
In caso di
positività il campione B viene inviato al laboratorio autorizzato per l’analisi
di conferma. Il campione C, per l’eventuale controanalisi, può essere inviato
al laboratorio autorizzato o conservato dal medico competente.
Nel caso in
cui l’analisi di screening è eseguita da un laboratorio autorizzato il
prelevatore (medico competente e personale di laboratorio non autorizzato)
invia i 3 contenitori al laboratorio stesso.
Nel caso in
cui il prelievo è eseguito da un laboratorio autorizzato i campioni sono
conservati nel laboratorio stesso.
In caso di
negatività ai test di screening tutte le urine non devono essere conservate.
L’eventuale
trasporto e conferimento dei campioni a un laboratorio deve avvenire garantendo
le condizioni di conservazione ottimale e attuando una catena di custodia.
I campioni
devono essere inseriti in contenitore termico rispondente alle vigenti norme
per il trasporto di materiale potenzialmente infetto. I campioni devono
pervenire al laboratorio al massimo entro 24 ore dal prelievo. La conservazione
in “loco”, prima dell’eventuale trasferimento, deve avvenire a 4°C. La
conservazione oltre le 24 ore dei campioni deve avvenire a – 20°C.
Per il
trasporto dei campioni è necessario attivare una catena di custodia che garantisca
l’integrità dei campioni dall’invio al ricevimento.
Al
ricevimento dei campioni il laboratorio deve verificare l’integrità dei
campioni e la corrispondenza ai verbali di prelievo. Redige un verbale per
eventuali non conformità riscontrate e le comunica al medico competente. Dal
ricevimento il laboratorio diventa responsabile della conservazione dei
campioni.
L’analisi
per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope riguarda di norma le
seguenti sostanze o classi di sostanze: Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi,
Amfetamina/Metamfetamina, MDMA, Metadone e Buprenorfina.
A giudizio
del medico competente potranno essere ricercate altre sostanze.
L’analisi di
screening iniziale può essere eseguita:
- dal medico
competente, con metodi immunochimici “on site” in grado di rilevare le
concentrazioni definite per ogni sostanza o classe di sostanze (tabella A) e di
fornire una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. La responsabilità
diretta dell’esecuzione delle analisi è del medico competente, che non può
avvalersi per l’esecuzione delle analisi on site di strutture di laboratorio
autorizzate o non. Come controllo sull’idoneità dell’urina dovrà essere dosata
almeno la creatinina, e potranno essere utilizzati altri parametri o valori di
riferimento come temperatura, peso specifico, pH e nitriti. Gli esiti del
dosaggio della creatinina e di altri eventuali parametri dovranno essere
documentati.
- da un
laboratorio autorizzato in base alla dgr V/61342 del 20 dicembre 1994 di
livello A, B1 o B2, così come modificato e riportato in allegato, utilizzando
di norma metodi immunochimici in grado di rilevare le concentrazioni definite
per ogni sostanza o classe di sostanze (tabella A) e di fornire una
registrazione oggettiva a stampa dei risultati. Come controllo sull’idoneità
dell’urina dovrà essere dosata almeno la creatinina, e potranno essere
utilizzati altri parametri o valori di riferimento come temperatura, peso
specifico, pH e nitriti. Gli esiti del dosaggio della creatinina e di altri
eventuali parametri dovranno essere documentati.
L’analisi di
conferma dei positivi, stante la normativa vigente, deve essere eseguita
esclusivamente dai laboratori autorizzati come B2 dalla dgr V/61342 del 20
dicembre 1994, così come modificato e riportato in allegato.
Pertanto i
campioni risultati positivi negli accertamenti eseguiti presso i laboratori
autorizzati A e B1 e presso i medici competenti devono essere inviate a un
laboratorio autorizzato B2. La conferma può essere eseguita esclusivamente con
metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa in grado di
rilevare le concentrazioni definite per ogni sostanza o classi di sostanze. Si
ricorda che un risultato può essere ritenuto indicativo di assunzione di
sostanze stupefacenti solo dopo l’analisi di conferma.
I risultati
devono pervenire al medico competente di norma entro 5 giorni lavorativi
(sabato escluso) (2).
In caso di
positività al test di conferma il medico competente o il laboratorio deve
conservare il campione C per l’eventuale controanalisi per 90 giorni dal
ricevimento del campione stesso.
In caso di
positività al test di conferma il lavoratore può richiedere al Medico
competente l’esecuzione della controanalisi (di cui si assume l’onere
economico) sul campione C, entro 10 giorni dal ricevimento dell’esito positivo.
Il lavoratore può richiedere che l’esecuzione della controanalisi avvenga o
presso il laboratorio che ha dato la positività o presso un altro laboratorio
B2 di cui alla dgr V/61342 del 20 dicembre 1994, così come modificato e riportato
in allegato.
L’esecuzione
della controanalisi deve essere eseguita entro 30 giorni dalla richiesta del
lavoratore e la data dee essere comunicata dal laboratorio scelto al lavoratore
e al medico competente almeno 15 giorni prima. Il lavoratore o suo consulente
tecnico (di cui si assume l’onere economico) hanno la facoltà di assistere
all’esecuzione della controanalisi.
In caso di
risultato discordante, il giudizio finale sarà espresso da una struttura di
Tossicologia Forense, scelta possibilmente in accordo tra il datore di lavoro e
il lavoratore, tra quelle site nella Regione Lombardia. La valutazione sarà
formulata mediante la riconsiderazione dei dati precedenti e non mediante
ulteriore analisi.
4.2.2.
Secondo livello. Procedure accertative da parte del SERT
Gli
accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello devono svolgersi non
oltre 30 giorni dal momento della richiesta.
I SERT sono
preposti ad attuare tutte le procedure atte a diagnosticare un eventuale stato
attuale di tossicodipendenza del lavoratore, già risultato positivo agli
accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente. A tal fine,
utilizza gli elementi valutativi di seguito indicati.
Il medico
del SERT riscontrerà ogni atto documentale ed elemento conoscitivo utile ai
fini dell’espressione della diagnosi finale.
L’anamnesi e
la prima visita specialistica sono finalizzate, in particolare,
all’accertamento dei seguenti elementi collegabili ad un eventuale
uso/abuso/dipendenza da sostanze:
- eventuali
modalità e frequenza di assunzione abituale e/o saltuaria di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- eventuali
segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- eventuali
segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione cronica da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- eventuali
segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione acuta e/o cronica da
farmaci ad azione psicotropa;
- eventuali
segni e/o sintomi fisici e psichici relativi a patologie correlabili
all’uso/abuso/dipendenza acuta e/o cronica da sostanze ad azione psicotropa;
- eventuale
sindrome di astinenza in atto.
Per dette
procedure diagnostiche il medico del SERT può avvalersi degli strumenti di
analisi nosografica rappresentati dal DSM-IV e/o ICD-10, nonché di parametri
bio-umorali da lui ritenuti necessari.
Altresì, al
fine di attuare un processo di diagnosi multidisciplinare dell’eventuale stato
di tossicodipendenza del lavoratore in esame, il medico del SERT può avvalersi,
formulando specifica richiesta, anche dell’intervento di altro personale
specialistico del SERT stesso e/o di ulteriori strumenti psicodiagnostici da
lui ritenuti opportuni.
(1) Si è
preferito richiedere la separazione del campione raccolto prima di qualsiasi
analisi, per evitare anche ipotetici “inquinamenti” del campione originario.
Una quantità pari a 10 mL è più che sufficiente per l’analisi di screening.
(2) Vista
l’importanza della tempestività dell’esito dell’analisi di conferma è stata
ridotta la tempistica prevista dall’Intesa (10 giorni).