INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI
DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL' 11 MARZO 2009
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 1,50% a decorrere dall' 11 marzo 2009, il Tasso
Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e
relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione al citato provvedimento l’Inps, con circolare n.
40 del 12 marzo 2009, e l’Inail, con circolare n. 15 del 12 marzo 2009, hanno
reso noto che per entrambi, con decorrenza 11 marzo 2009, la misura del tasso
di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova
misura del 7,50% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a
partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2009.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 7,50% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 11 marzo 2009 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116,
comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 11
marzo 2009 sia per l’Inps e che per l’Inail è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, l’aliquota è pari al 7,00% in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni
obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La
sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini
fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 7,50% in ragione d’anno (la
sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).