IRPEF - FINANZIARIA 2007 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/2009

 

Con circolare n. 8/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale documentazione debba presentare il lavoratore extracomunitario per poter fruire delle detrazioni fiscali per il coniuge fiscalmente a carico.

La Legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ha stabilito le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico presentando, alternativamente (cfr. Not. n. 12/2007):

- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

- documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

- documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Con la circolare in commento l’Agenzia ha chiarito che, in coerenza con l’orientamento richiamato, il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato debba presentare:

- se il coniuge è residente in Italia, il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima;

- se invece il coniuge non è residente in Italia, il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007 ossia attraverso la stessa documentazione sopra richiamata.