IRPEF - FINANZIARIA 2007 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DETRAZIONI PER CONIUGE
A CARICO - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE
N. 8/2009
Con
circolare n. 8/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale documentazione
debba presentare il lavoratore extracomunitario per poter fruire delle
detrazioni fiscali per il coniuge fiscalmente a carico.
La Legge
Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ha stabilito le
modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei
soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia.
In particolare,
i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto
d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi
di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di
familiare a carico presentando, alternativamente (cfr. Not. n. 12/2007):
-
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine,
con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto
competente per territorio;
-
documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da
paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
-
documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.
L’Amministrazione
finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008,
che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei
lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame
familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici
comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione.
Con la
circolare in commento l’Agenzia ha chiarito che, in coerenza con l’orientamento
richiamato, il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della
detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato debba
presentare:
- se il
coniuge è residente in Italia, il certificato di stato di famiglia rilasciato
dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e,
quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario
richiedente la detrazione medesima;
- se invece
il coniuge non è residente in Italia, il legame di parentela debba essere
documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge
finanziaria per il 2007 ossia attraverso la stessa documentazione sopra
richiamata.