CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - DISCIPLINA LEGISLATIVA
I contratti
di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla L. n. 863/84
e dalla L. n. 236/93, successivamente modificata dall’art. 6 del D. L. n. 404/96.
Tipologie
Esistono due
tipologie di contratti di solidarietà: quello applicabile alle aziende
rientranti nel campo di applicazione della CIGS e quello applicabile alle
aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione
la CIGS.
Entrambe le
tipologie di contratto possono essere difensivi o espansivi; quello difensivo
evita il licenziamento (art. 1 legge 863/84), quello espansivo è prodromico a
nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 2 legge 863/84).
Aziende
destinatarie
La Legge n.
863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo
di applicazione della Cigs, di fare ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti
(azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell’orario per
evitare il licenziamento degli esuberi, ovvero per favorire le nuove
assunzioni.
Tra le
altre, sono destinatarie dei contratti di solidarietà le aziende industriali
dell’edilizia, con più di 15 dipendenti, ossia le aziende rientranti nel campo
di applicazione della Cigs.
Lavoratori
destinatari
Le categorie
di lavoratori interessate dal contratto
di solidarietà, purchè abbiano maturato un’anzianità minima di 90 giorni di
effettivo lavoro, sono: gli operai, intermedi, impiegati, quadri, C.F.L.,
part-time, soci lavoratori, cooperative produzione lavoro.
Sono
esclusi: apprendisti, lavoratori a domicilio, dirigenti, lavoratori a tempo
determinato per motivi di carattere stagionale.
Misura del
trattamento
L’ammontare
del trattamento di integrazione salariale, è attualmente, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del trattamento retributivo perso a
seguito della riduzione di orario.
L’aliquota
del 60% comprende l’intera retribuzione, ivi compresi i ratei relativi alla 13a
e 14a mensilità, esclusa la quota a carico dell’azienda maturabile per le ore
riferite alla prestazione ridotta.
L’art. 13
della L. n. 223/91 prevede altresì che
l’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi
dell’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19 dicembre 1984, n. 863, non sia soggetto alla disciplina sull’importo
massimo come determinato dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisca
riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in
sede di contrattazione aziendale.
Il datore di
lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale di cui all’art. 8, c.
1, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.
Tempi
Il contratto
di solidarietà può essere stipulato per un periodo generalmente non inferiore
ai 12 mesi e non superiore a 24 mesi, ai
sensi della legge 863/84, e può essere prorogato, ai sensi della legge n.
48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/78 e
successive modificazioni) e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.
Tale limite
può comunque essere superato qualora il contratto di solidarietà abbia la
finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di
mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/91.
Un nuovo
contratto di solidarietà può essere stipulato solo se sono decorsi 12 mesi dal
contratto precedente.
Il contratto
di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia
richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine
lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.
Pertanto le
imprese del settore edile che intendono utilizzare il contratto di solidarietà
difensivo devono riportare, nella documentazione richiesta, i nominativi dei lavoratori inseriti in modo permanente
nella struttura aziendale.
Agevolazioni
per le imprese
Per i
contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno 1996, il datore può godere, per
un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva, di natura
previdenziale e assistenziale, per i lavoratori coinvolti nei contratti di
solidarietà, in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area
di applicazione.
In
particolare, alle imprese spettano sgravi contributivi del 25%, elevati al 30%
per le imprese operanti nelle aree a declino industriale, se la riduzione di
orario è superiore al 20% e rispettivamente del 35% e del 40% se la riduzione
di orario è superiore al 30% dell’orario contrattuale.
Agevolazioni
per i lavoratori
La retribuzione
persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell’orario viene compensata con un trattamento di integrazione salariale
straordinaria.
Per i
contratti stipulati dal 15 giugno 1996, tale integrazione è pari al 60% della
retribuzione persa.
Modalità di
pagamento
Quanto alle
modalità di pagamento, viene corrisposta da parte dell’azienda, solo a seguito
dell’emanazione del decreto di approvazione da parte del Ministero del Lavoro;
può essere anticipata nel caso sia previsto dall’accordo sindacale. Il
pagamento diretto da parte dell’INPS è escluso, salvo i casi in cui, durante
l’attuazione del contratto di solidarietà, l’azienda cessi l’attività ovvero
sia assoggettata a procedura concorsuale.
Procedura
per l’attivazione della domanda
Nella scelta
dei lavoratori da inserire nel contratto di solidarietà si applicano gli stessi
criteri previsti per la Cigs, compresa la rotazione ove tecnicamente possibile.
Per
l’ammissione al contratto è necessaria prima la stipulazione (non
necessariamente presso una sede istituzionale pubblica e senza il preventivo avvio della procedura di
mobilità riguardante il personale esuberante) di un contratto collettivo aziendale da parte delle
rappresentanze sindacali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contenente:
numero dei lavoratori in esubero, distribuzione della riduzione dell’orario
lavorativo, motivazioni e cause delle eccedenze con riferimento ai seguenti
elementi: risultato d’impresa,
fatturato, risultato operativo, indebitamento facendo riferimento ai dati
relativi al biennio precedente, che fanno emergere un andamento negativo ovvero
involutivo per l’impresa. Il contratto sottoscritto vincola le parti e non può
essere modificato dall’impresa in modo unilaterale.
La legge non
indica quale sia l’efficacia dell’accordo sindacale, nè sussiste specifica
previsione legislativa sulla necessità o meno che l’accordo sia stipulato da
tutti i sindacati presenti in azienda o da tutti quelli maggiormente rappresentativi. In ogni caso l’accordo
vincola tutti i lavoratori coinvolti, compresi i dissenzienti e in non aderenti
ai sindacati sottoscrittori, fermo restando che i singoli lavoratori possono
però, anche se iscritti, impugnare l’accordo e chiederne la
disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di
non discriminazione.
Per la
definitiva approvazione del contratto di solidarietà, l’azienda deve presentare
la domanda al Ministero del Lavoro, direzione generale degli ammortizzatori
sociali, utilizzando l’apposito modello ed allegando alla medesima il contratto
di solidarietà sottoscritto, nonchè
tutta l’altra documentazione richiesta (cfr. Circolare Ministero del Lavoro
dell’8 ottobre 2004). La decorrenza della riduzione d’orario non deve essere anteriore
alla data di sottoscrizione dell’accordo. L’approvazione è prevista entro 30
giorni, fermo restando il perfezionamento della domanda in tutte le sue parti.