LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO
2009 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI
Con Decreto
Interministeriale del 28 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31 gennaio 2009, sono state individuate le retribuzioni convenzionali a
valere per l’anno 2009 per i lavoratori italiani impiegati all’estero, come
previsto dall’art. 4 della Legge 398/87.
Le predette
retribuzioni costituiscono l’importo base per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti per i lavoratori italiani impiegati
all’estero in Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di
sicurezza sociale e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro
dipendente dei citati lavoratori. Le predette retribuzioni si applicano a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2009 e fino a tutto il
periodo di paga in corso al 31 dicembre 2009 e nel caso di assunzioni,
risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l’estero nel corso
del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Il decreto
prevede delle retribuzioni specifiche per l’industria edile. Nella
classificazione sono state riportate le qualifiche previste dal CCNL Edilizia
operando una omogeneizzazione nell’inquadramento all’estero ed in Italia del
dipendente e risolvendo i dubbi interpretativi legati all’individuazione della
qualifica di riferimento e, conseguentemente, della base imponibile
previdenziale e fiscale.
Per i quadri
ed i dirigenti la retribuzione convenzionale è determinata sulla base del
raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, come risulta
dalle tabelle di seguito pubblicate.
Con
circolare Inps n. 23 del 19 febbraio 2009 e con circolare Inail n.12 del 12 marzo
2009 i rispettivi istituti hanno recepito il Decreto in parola fornendo le
istruzioni operative di loro competenza.
Circa tale
materia, come noto, permane un contrasto interpretativo in ordine alla
rilevanza delle retribuzioni convenzionali anche al fine della determinazione
della base imponibile ai fini contributivi.
Infatti,
mentre è pacifico che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti fiscalmente
residenti in Italia, che nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni
solari, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato sulla base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con
decreto interministeriale (per l’anno 2009 si tratta del citato decreto 28
gennaio 2009).
Invece, è
controverso se ai fini dell’imponibile contributivo si debba far riferimento a
tali retribuzioni.
Infatti, il
Ministero del Lavoro, con nota del 19 gennaio 2001, ha ritenuto che:
- in
presenza dei requisiti sopra brevemente riportati, ai fini dell’assolvimento
degli obblighi fiscali per i lavoratori italiani operanti all’estero varrebbero
le retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto
interministeriale;
- ai fini degli
obblighi contributivi, le retribuzioni da assumere a base di calcolo sarebbero
differenti a seconda dello Stato estero in cui viene prestata l’attività
lavorativa. In particolare:
a) in caso
di Paesi Comunitari o con i quali l’Italia abbia concluso accordi di sicurezza
sociale, l’obbligo contributivo dovrebbe essere assolto in base alle
retribuzioni effettive, determinate secondo le regole comuni contenute
nell’art. 12, L.n. 153/1969, e non su quelle convenzionali;
b) in
presenza di convenzioni parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe
essere determinata con riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali,
rispettivamente per le forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni
stesse;
c) in
assenza degli accordi in parola, infine, a parere del Ministero, rileverebbero
le retribuzioni convenzionali.
Pertanto,
agli effetti operativi, rimane un profilo di incertezza per i soli lavoratori
italiani operanti in Paesi Comunitari o in Paesi con cui l’Italia abbia
sottoscritto accordi di sicurezza sociale o convenzioni parziali.
In tali casi
al fine dell’assolvimento degli adempimenti contributivi le imprese, anche
sulla base della rilevanza economica della questione, potranno scegliere tra le
seguenti due alternative:
- applicare
anche in questi casi le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 28
gennaio 2009;
- oppure
adottare, in via prudenziale, la tesi del Ministero del Lavoro, e pertanto
assumere quale base imponibile la retribuzione effettivamente erogata, facendo
però espressa riserva di ripetizione della contribuzione indebitamente versata
in caso di rettifica dello stesso orientamento.
Si segnala
infine che l’Inps, con circolare n. 45/2007, nel dettare istruzioni per
l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ha chiarito che la
“retribuzione nazionale”, ai fini della individuazione della corrispondente
retribuzione convenzionale, è costituita dal trattamento mensile che si ottiene
dividendo per 12 il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo
degli emolumenti riconosciuti ai lavoratori per accordo tra le parti, e con
esclusione dell’indennità estero.
Di seguito si pubblicano le
tabelle contenute nel citato decreto interministeriale 28 gennaio 2009 (gli
importi sono espressi in euro), segnalando peraltro che le circolari operative
di Inps e Inail sono pubblicate, oltre che sui rispettivi siti istituzionali,
anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota
Qualifica |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
OPERAI |
|
Operai |
1.725,88 |
Operai specializzati |
1.897,69 |
Operai 4 livello |
2.029,83 |
IMPIEGATI |
|
Impiegati d’ordine |
2.029,83 |
Impiegati di concetto |
2.336,90 |
Impiegati direttivi di VI livello |
2.892,15 |
Impiegati direttivi di VII livello |
3.323,30 |
Qualifica |
Retribuzione Nazionale Mensile |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
QUADRI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 3.559,57 |
3.559,57 |
II |
da 3.559,58 a 3.813,69 |
3.813,69 |
III |
da 3.813,70 a 4.067,80 |
4.067,80 |
IV |
da 4.067,81 a 4.364,54 |
4.364,54 |
V |
da 4.364,55 in poi |
4.661,28 |
DIRIGENTI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 5.292,96 |
5.292,96 |
II |
da 5.292,97 a 6.267,48 |
6.267,48 |
III |
da 6.267,49 a 7.241,99 |
7.241,99 |
IV |
da 7.242,00 a 8.216,50 |
8.216,50 |
V |
da 8.216,51 a 9.191,00 |
9.191,00 |
VI |
da 9.191,01 a 10.165,51 |
10.165,51 |
VII |
da 10.165,52 a 11.140,02 |
11.140,02 |
VIII |
da 11.140,03 a 12.114,53 |
12.114,53 |
IX |
da 12.114,54 a 13.089,04 |
13.089,04 |
X |
da 13.089,06 in poi |
14.063,49 |