RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO -
ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 13 NOVEMBRE 2008 -
ISTRUZIONI DELL’INPS
Con
circolare n. 22 del 19 febbraio 2009 l’Inps ha fornito ulteriori istruzioni in
ordine, tra l’altro, alle modalità di recupero dell’agevolazione contributiva
prevista per l’anno 2008 per l’assunzione di lavoratrici con contratto di
inserimento (cfr. da ultimo Not. n. 2/2009).
Il decreto
ministeriale 13 novembre 2008 identifica, “per l’anno 2008 in tutte le regioni
e province autonome”, le aree territoriali nelle quali è possibile assumere
donne con contratti di inserimento/reinserimento.
L’art. 2 del
citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di
cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002, all’interno dei quali le donne devono
ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta,
in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e
Sardegna.
Al riguardo,
l’Inps conferma che lo sgravio contributivo del 25% è riconosciuto in tutti i
casi di assunzione con contratto di inserimento di personale femminile (in
quanto misura uniforme e generalizzata, e, quindi, non costituente aiuto di
Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea),
mentre ai fini dell’accesso alle agevolazioni in misura superiore al 25%,
determinate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro ed alla
ubicazione territoriale del medesimo, è necessario che sussistano i requisiti
della residenza della lavoratrice e dello svolgimento della prestazione
lavorativa in una delle regioni sopra indicate, nonché le ulteriori condizioni
stabilite dal citato Regolamento (CE) n. 2204/2002.
In virtù di
quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del Decreto Legislativo n. 276/2003, nel
testo modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, la fruizione
delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata
alle condizioni previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, di
seguito richiamate:
-
l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non
deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di assunzione di soggetti
disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
-
l’assunzione con contratto di inserimento deve determinare un incremento netto
del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando
l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi
vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti
limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti
per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- il
contratto deve avere una durata pari ad almeno dodici mesi.
Le imprese
che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2008 di
lavoratrici con contratto di inserimento non avessero finora - nelle more della
pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - operato alcuna
riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal
fine, si atterranno alle modalità che seguono:
-
determineranno l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
-
riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il già
previsto codice “L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.