RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 13 NOVEMBRE 2008 - ISTRUZIONI DELL’INPS

 

Con circolare n. 22 del 19 febbraio 2009 l’Inps ha fornito ulteriori istruzioni in ordine, tra l’altro, alle modalità di recupero dell’agevolazione contributiva prevista per l’anno 2008 per l’assunzione di lavoratrici con contratto di inserimento (cfr. da ultimo Not. n. 2/2009).

Il decreto ministeriale 13 novembre 2008 identifica, “per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”, le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.

L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002, all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Al riguardo, l’Inps conferma che lo sgravio contributivo del 25% è riconosciuto in tutti i casi di assunzione con contratto di inserimento di personale femminile (in quanto misura uniforme e generalizzata, e, quindi, non costituente aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea), mentre ai fini dell’accesso alle agevolazioni in misura superiore al 25%, determinate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro ed alla ubicazione territoriale del medesimo, è necessario che sussistano i requisiti della residenza della lavoratrice e dello svolgimento della prestazione lavorativa in una delle regioni sopra indicate, nonché le ulteriori condizioni stabilite dal citato Regolamento (CE) n. 2204/2002.

In virtù di quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del Decreto Legislativo n. 276/2003, nel testo modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, di seguito richiamate:

- l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;

- l’assunzione con contratto di inserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;

- il contratto deve avere una durata pari ad almeno dodici mesi.

Le imprese che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici con contratto di inserimento non avessero finora - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:

- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;

- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il già previsto codice “L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.