INPS - D.LGS. N. 151/2001- CONGEDO PARENTALE- LIMITI DI REDDITO PER
L’INDENNIZZO - ANNO 2009
Ai sensi
dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, al padre ed alla madre
lavoratori che decidano di fruire del congedo parentale (ex astensione
facoltativa), per periodi ulteriori rispetto al periodo massimo complessivo tra
i genitori di 6 mesi ovvero, in tutto o in parte, e comunque entro il limite
massimo complessivo tra i due genitori di 10 mesi (elevati a 11, se il padre si
astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi) successivamente al 3°
anno di vita dei bambino, compete una indennità pari al 30% della retribuzione,
subordinatamente a determinate condizioni reddituali del lavoratore richiedente
(cfr. Not. 5/2001).
In
particolare, l’indennità compete se il reddito individuale del genitore
richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo dei trattamento minimo di pensione
a carico dell’A.G.O. fermi, ovviamente, i periodi massimi fruibili
individualmente (6 mesi, elevati a 7 per i padri lavoratori che si astengono
dal lavoro per almeno 3 mesi) e complessivamente (10/11 mesi), e con i seguenti
limiti temporali:
- per i genitori
naturali: fino al compimento dell’8° anno di età dei bambino. Le condizioni di
reddito diventano operative dopo che i genitori abbiano già fruito dei sei mesi
complessivi di congedo entro il 3° anno di età del bambino, oppure, dopo il
compimento del 3° anno età, per gli eventuali periodi non ancora fruiti;
- per i
genitori adottivi o affidatari: quando l’astensione viene richiesta o prosegue
dopo la fruizione dei primi sei mesi, tra i due genitori, oppure, per i periodi
eventualmente non fruiti ma teoricamente spettanti, dopo il 6° anno di età dei
bambino, ovvero dopo il 3° anno dall’ingresso In famiglia, qualora, all’atto
dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i
12 anni (art. 36 D.Lgs. n. 151/2001).
Come
accennato, il limite di reddito da porre a raffronto con il reddito individuale
dei lavoratore interessato è costituito dall’importo del trattamento minimo di
pensione vigente nell’anno in cui inizia l’astensione o una frazione di essa,
moltiplicato per 2,5. Il risultato ottenuto rappresenta il limite di reddito al
quale deve essere fatto riferimento dall’inizio alla fine dei singolo periodo
di congedo parentale richiesto dal lavoratore.
L’Inps, con
circolare n. 36/2009, ha comunicato il limite di reddito provvisorio per l’anno
2009. In base al valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico,
fissato per l’anno 2009 nella misura di euro 5.956,60, il limite di reddito
provvisorio, valido al fine del riconoscimento dell’indennità in questione, è
stabilito in euro 14.891,50 ( = 5.956,60 x 2,5).
Pertanto, il
lavoratore che, nel 2009, faccia richiesta di periodi di congedo parentale
ulteriori rispetto a quelli, sopra ricordati, di cui all’art. 32, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 151/2001, ha diritto all’indennità nella misura dei 30% se il
proprio reddito individuale è inferiore a euro 14.891,50.
L’Inps si riserva di comunicare
il valore definitivo dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico
per il 2009, qualora dovesse risultare diverso da quello indicato