TUTELA DELLA MATERNITA’ - PROCEDURA DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI - NUOVE
ISTRUZIONI - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 2840/2009
Il Ministero
del lavoro, con nota n. 2840 del 26 febbraio 2009, disponibile sul sito del
Collegio in calce alla presente, ha aggiornato la procedura di convalida delle
dimissioni, introducendo un nuovo modello denominato ‘’dichiarazione della
lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionario’’, che consentirà una raccolta
di tutti gli elementi utili a far emergere il relativo contesto, anche di tipo
ambientale, nel quale si è venuta a determinare la scelta delle dimissioni
stesse.
La convalida
suddetta è una procedura prevista dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 151/01, al
fine di rendere efficaci le dimissioni presentate dalle lavoratrici madri
durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè
dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Una tutela
analoga è prevista per le dimissioni del lavoratore padre che beneficia del
congedo di paternità e per la madre o il padre lavoratore durante il primo anno
di accoglienza del minore adottato.
Nel caso di
dimissioni non convalidate della lavoratrice madre innanzi ad un funzionario
del Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, queste sono
nulle e quindi non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
La nota in
esame precisa che la convalida delle dimissioni consiste in un colloquio con la
lavoratrice o il lavoratore che devono presentarsi personalmente presso gli
uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e compilare la sopra richiamata
nuova dichiarazione. Quest’ultima contiene una prima sezione che riporta le
specifiche tutele previste dalla legislazione in materia e una seconda parte
che di fatto consiste in un questionario avente lo scopo di analizzare la
situazione personale della lavoratrice o del lavoratore e le condizioni di
lavoro che hanno condotto alla scelta delle dimissioni.
Nella
dichiarazione di cui sopra dovrà essere indicata la data di inizio della
gravidanza o la data di nascita del bambino, il settore di appartenenza della
impresa e il numero dei dipendenti ivi occupati. Dovrà essere altresì indicato
l’eventuale pagamento di incentivi per la presentazione delle dimissioni o il
mutamento di mansioni qualora sia intervenuto negli ultimi due anni di lavoro.
La
lavoratrice potrà indicare nel detto modello se la presentazione delle
dimissioni è stata preceduta da una richiesta di part-time e che tipo di
risposte al riguardo ha ricevuto dall’impresa.
La parte
finale del modello in parola riporta le motivazioni che sono alla base della
scelta delle dimissioni, le quali vengono riassunte in quattro categorie:
incompatibilità tra il lavoro e l’assistenza dei figli, il passaggio ad altra
impresa, la mancata concessione del sopradetto part-time od altro.