TUTELA DELLA MATERNITA’ - PROCEDURA DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI - NUOVE ISTRUZIONI - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 2840/2009

 

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2840 del 26 febbraio 2009, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha aggiornato la procedura di convalida delle dimissioni, introducendo un nuovo modello denominato ‘’dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionario’’, che consentirà una raccolta di tutti gli elementi utili a far emergere il relativo contesto, anche di tipo ambientale, nel quale si è venuta a determinare la scelta delle dimissioni stesse.

La convalida suddetta è una procedura prevista dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 151/01, al fine di rendere efficaci le dimissioni presentate dalle lavoratrici madri durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Una tutela analoga è prevista per le dimissioni del lavoratore padre che beneficia del congedo di paternità e per la madre o il padre lavoratore durante il primo anno di accoglienza del minore adottato.

Nel caso di dimissioni non convalidate della lavoratrice madre innanzi ad un funzionario del Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, queste sono nulle e quindi non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.

La nota in esame precisa che la convalida delle dimissioni consiste in un colloquio con la lavoratrice o il lavoratore che devono presentarsi personalmente presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e compilare la sopra richiamata nuova dichiarazione. Quest’ultima contiene una prima sezione che riporta le specifiche tutele previste dalla legislazione in materia e una seconda parte che di fatto consiste in un questionario avente lo scopo di analizzare la situazione personale della lavoratrice o del lavoratore e le condizioni di lavoro che hanno condotto alla scelta delle dimissioni.

Nella dichiarazione di cui sopra dovrà essere indicata la data di inizio della gravidanza o la data di nascita del bambino, il settore di appartenenza della impresa e il numero dei dipendenti ivi occupati. Dovrà essere altresì indicato l’eventuale pagamento di incentivi per la presentazione delle dimissioni o il mutamento di mansioni qualora sia intervenuto negli ultimi due anni di lavoro.

La lavoratrice potrà indicare nel detto modello se la presentazione delle dimissioni è stata preceduta da una richiesta di part-time e che tipo di risposte al riguardo ha ricevuto dall’impresa.

La parte finale del modello in parola riporta le motivazioni che sono alla base della scelta delle dimissioni, le quali vengono riassunte in quattro categorie: incompatibilità tra il lavoro e l’assistenza dei figli, il passaggio ad altra impresa, la mancata concessione del sopradetto part-time od altro.