ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE -
INTERPELLO N. 29/2009
Secondo il
Ministero del Lavoro, in risposta ad interpello n. 29/2009, alla luce di quanto
recentemente previsto dalla Legge n. 133/08, e cioè che il riposo settimanale
consecutivo è ‘’calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”,
ciò non ha inciso sui principi di consecutività delle ventiquattro ore di
riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art.
9 del Dlgs n. 66/03.
Detti
principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione
che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o,
in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori
interessati sia accordata una protezione appropriata.
Inoltre, per quanto attiene
la formulazione dell’art. 9, comma 5, del citato decreto n. 66/03 in merito
alla trasmissione degli accordi collettivi di cui al comma 2 lett. d) al
Ministero del Lavoro, ciò non configura alcun ruolo di controllo da parte della
detta Amministrazione, in quanto un siffatto potere in ordine ai contenuti del
c.c.n.l. non sarebbe in linea con i principi ordinamentali, soprattutto di
carattere costituzionale, in tema di autonomia della stessa contrattazione
collettiva.