ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE - INTERPELLO N. 29/2009

 

Secondo il Ministero del Lavoro, in risposta ad interpello n. 29/2009, alla luce di quanto recentemente previsto dalla Legge n. 133/08, e cioè che il riposo settimanale consecutivo è ‘’calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”, ciò non ha inciso sui principi di consecutività delle ventiquattro ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9 del Dlgs n. 66/03.

Detti principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Inoltre, per quanto attiene la formulazione dell’art. 9, comma 5, del citato decreto n. 66/03 in merito alla trasmissione degli accordi collettivi di cui al comma 2 lett. d) al Ministero del Lavoro, ciò non configura alcun ruolo di controllo da parte della detta Amministrazione, in quanto un siffatto potere in ordine ai contenuti del c.c.n.l. non sarebbe in linea con i principi ordinamentali, soprattutto di carattere costituzionale, in tema di autonomia della stessa contrattazione collettiva.