CONTRATTI A TERMINE - D.LGS. N. 368/2001 - LIMITE MASSIMO DI 36 MESI - SCADENZA DELLA FASE TRANSITORIA - 31 MARZO 2009

 

Il 31 marzo 2009 è terminata la fase transitoria, introdotta dall’art. 1, commi da 40 a 43, della legge n. 247/07, di riforma della normativa relativa ai contratti a tempo determinato contenuta nel Dlgs. n. 368/01 (cfr. Not. n. 2/2008).

Pertanto cessa la suddetta disciplina intertemporale circa l’adozione del limite massimo dei 36 mesi di durata complessiva dei rapporti a termine succedutisi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.Entra quindi a regime la novità principale prevista dal richiamato intervento riformatore, e cioè la definizione di un vincolo di durata, da computare per sommatoria, diretto a contemperare la tutela dei lavoratori a termine e le esigenze di flessibilità delle imprese.

Il detto posticipo era stato finalizzato - come precisato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 13/08 - ad introdurre criteri di gradualità in ordine all’applicazione del predetto limite, nel seguente modo:

 

a) per i contratti a termine stipulati prima del 1° gennaio 2008 ed in corso a tale data, la possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al suddetto limite di 36 mesi;

 

b) per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di derogare al termine di 36 mesi a condizione che tali contratti cessino entro 15 mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi entro appunto il 31 marzo 2009.

 

Nel caso relativo alla ipotesi di cui alla lettera b), di prosecuzione oltre il 31 marzo del contratto a termine si verificherebbe, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 368 sopracitato, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

In particolare, non troverebbe applicazione, secondo la richiamata circolare ministeriale, per la specificità della disciplina transitoria di che trattasi, la previsione di cui all’art. 5,  comma 2, del Dlgs. n. 368/01, e cioè la trasformazione a tempo indeterminato decorso un periodo di 20 giorni dall’avvenuto superamento del limite di durata, che quindi opererebbe con carattere di immediatezza.

Occorre pertanto una particolare cautela da parte delle imprese nel verificare il rispetto della scadenza di cui sopra.

In particolare, il conteggio della relativa durata deve considerare sia i contratti precedenti il 1° gennaio 2008, sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti.