CONTRATTI A TERMINE - D.LGS. N. 368/2001 - LIMITE MASSIMO DI 36 MESI - SCADENZA
DELLA FASE TRANSITORIA - 31 MARZO 2009
Il 31 marzo
2009 è terminata la fase transitoria, introdotta dall’art. 1, commi da 40 a 43,
della legge n. 247/07, di riforma della normativa relativa ai contratti a tempo
determinato contenuta nel Dlgs. n. 368/01 (cfr. Not. n. 2/2008).
Pertanto
cessa la suddetta disciplina intertemporale circa l’adozione del limite massimo
dei 36 mesi di durata complessiva dei rapporti a termine succedutisi tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.Entra quindi a regime la novità
principale prevista dal richiamato intervento riformatore, e cioè la
definizione di un vincolo di durata, da computare per sommatoria, diretto a
contemperare la tutela dei lavoratori a termine e le esigenze di flessibilità
delle imprese.
Il detto
posticipo era stato finalizzato - come precisato dalla circolare del Ministero
del lavoro n. 13/08 - ad introdurre criteri di gradualità in ordine
all’applicazione del predetto limite, nel seguente modo:
a) per i contratti
a termine stipulati prima del 1° gennaio 2008 ed in corso a tale data, la
possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al
suddetto limite di 36 mesi;
b) per i
contratti a termine stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità
di derogare al termine di 36 mesi a condizione che tali contratti cessino entro
15 mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi entro appunto
il 31 marzo 2009.
Nel caso
relativo alla ipotesi di cui alla lettera b), di prosecuzione oltre il 31 marzo
del contratto a termine si verificherebbe, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
Dlgs. n. 368 sopracitato, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
In particolare,
non troverebbe applicazione, secondo la richiamata circolare ministeriale, per
la specificità della disciplina transitoria di che trattasi, la previsione di
cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n.
368/01, e cioè la trasformazione a tempo indeterminato decorso un periodo di 20
giorni dall’avvenuto superamento del limite di durata, che quindi opererebbe
con carattere di immediatezza.
Occorre
pertanto una particolare cautela da parte delle imprese nel verificare il
rispetto della scadenza di cui sopra.
In particolare,
il conteggio della relativa durata deve considerare sia i contratti precedenti
il 1° gennaio 2008, sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte
siano equivalenti.