RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO PART -tIME VERTICALE - DISTRIBUZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO NON VA INDICATA NEL CONTRATTO - MINISTERO DEL LAVORO -
INTERPELLO N. 11/2009
Nei
contratti part-time verticali non è obbligatorio indicare le fasce orarie in
cui si svolge la attività lavorativa ma è sufficiente prevedere il numero delle
ore della prestazione giornaliera.
Il
chiarimento del Ministero del lavoro è contenuto nell’interpello n. 11 del 20
febbraio 2009.
Il dubbio
riguardava la previsione legislativa secondo cui nel contratto di lavoro a
tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Al riguardo,
è stato chiesto se nei rapporti di lavoro part - time di tipo verticale, con
prestazione di lavoro giornaliera a tempo pieno, sia sufficiente indicare nel
contratto di lavoro l’ammontare della stessa prestazione in luogo della
puntuale indicazione delle fasce orarie.
Il Dicastero
ha risposto affermativamente nei seguenti termini: ‘’La previsione legislativa
circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione
deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione
preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Quando la prestazione
lavorativa in termini di durata è parificata al tempo pieno, non è necessario
predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro’’.
Tale
chiarimento prende origine dalle considerazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 210/92, nel senso che se le parti hanno
convenuto che il lavoro debba svolgersi in un numero di giorni alla settimana
inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell’arco della
settimana va determinata in modo preventivo. La distribuzione dell’orario
nell’arco della giornata è obbligatoria solo quando le parti si accordano per
un orario giornaliero inferiore a quello ordinario.
In proposito occorre
considerare che il Dlgs n. 66/03 ha eliminato il limite giornaliero di durata
normale della prestazione lavorativa, anche se il Dicastero, con la circolare
n. 8/05, ha chiarito che tale limite, anche se non previsto dal legislatore,
potrebbe essere reintrodotto dalla contrattazione collettiva.