DURC - LAVORI PUBBLICI - RIFERIMENTO AL SINGOLO APPALTO - INTERPELLO N.
15/2009
A parere del
Ministero del Lavoro è possibile richiedere all’Inps un verbale in cui si
certifica la regolarità degli adempimenti contributivi relativi al personale
utilizzato nel singolo appalto. Tale risposta è contenuta nell’interpello n.
15/2009, pubblicato in calce alla presente nota.
Il Codice
degli appalti, uniformandosi alla materia della regolarità contributiva vigente
e, in particolare, a quella attinente il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (Durc), sancisce l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori
di presentare il Durc ad ogni stato di avanzamento lavori (Sal) e al saldo
finale.
Sussistono
però alcune problematiche che rivestono un’estrema importanza ai fini del
corretto pagamento dei Sal in conseguenza di comportamenti da parte delle
committenti pubbliche nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Il Durc,
come noto, riunisce in sé tre certificazioni di regolarità distinte e cioè, per
le imprese edili, quelle riguardante Inps, Inail e Cassa Edile.
Per quanto
concerne l’Inps e l’Inail, gli Istituti spesso non sono in grado di attestare
la certificazione correlata al singolo appalto, con la conseguenza che
un’impresa in regola con il lavoro per il quale il Durc è richiesto ai fini del
Sal, è dichiarata complessivamente irregolare in ragione delle situazioni di
altri cantieri, senza la possibilità di documentare a quale appalto sia
riferita l’irregolarità stessa.
Nell’ipotesi
di subappalto, può accadere che all’impresa principale venga sospeso il
pagamento del Sal in presenza di un Durc irregolare del subappaltatore per
irregolarità attinenti altri cantieri o opere, rispetto alle quali non scatta
alcun obbligo di responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice al pagamento
dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli
impiegati nell’opera interessata.
Infatti,
l’attuale normativa stabilisce che la responsabilità solidale tra impresa
principale e impresa subappaltatrice non può che riguardare i lavoratori
occupati nel singolo appalto e solo per la durata dello stesso.
In proposito
l’Ance ha chiesto al Ministero di conoscere la corretta interpretazione delle
norme poste a fondamento dei due istituti, responsabilità solidale nel
contratto di subappalto e Durc nei lavori pubblici, nonché le determinazioni
conseguenti.
Con
l’interpello n. 15/2009, di cui si allega il testo, il Ministero recepisce le
osservazioni dell’Ance.
Da una parte
sottolinea che la problematica è legata al fatto che il Durc attesta, in linea
di principio, la regolarità dell’impresa nel suo complesso senza che sia
possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a
seconda dei “cantieri o opere” presi in considerazione.
Pur
confermando tale principio, il Dicastero sottolinea come sia possibile
discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere
il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un Sal
sia regolare con riguardo al personale utilizzato nello specifico cantiere
oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici, in quanto con le stesse sussiste una responsabilità solidale
riferita solo al personale occupato nel cantiere.
In tali
fattispecie, pertanto, é possibile attivare una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo Inps, che rilascerà un verbale in
cui si certifica la regolarità degli adempimenti contributivi relativi al
personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall’art. 3, comma
20, della legge n. 335/1995.
Detto
verbale potrà essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolarità contributiva, riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa
in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.
Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione
generale per l’attività ispettiva
Roma, 20
febbraio 2009
Interpello
n. 15/2009
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - contratto di appalto e
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei lavori pubblici.
L’Ance ha
avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla corretta interpretazione delle norme poste a fondamento
degli istituti della responsabilità solidale nel contratto di subappalto e del
rilascio Durc nell’ambito di lavori pubblici.
Più in
particolare si sottopone la problematica legata alla impossibilità, da parte
delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento
lavori (Sal) in ragione dell’assenza di regolarità contributiva da parte di imprese
subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà, irregolarità
tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad
“altri cantieri o opere”.
Nella
richiesta di interpello è evidenziata la circostanza secondo cui l’Inps e
l’Inail non sono in grado di attestare la regolarità contributiva con
riferimento al singolo appalto, “con la conseguenza che un’impresa in regola
per il lavoro per il quale il Durc è richiesto ai fini del Sal venga dichiarata
complessivamente irregolare in ragione delle situazioni di altri cantieri,
senza la possibilità di documentare a quale appalto sia riferita l’irregolarità
stessa”.
Analogamente
- rappresenta l’Ance - nell’ipotesi di subappalto può accadere che all’impresa
principale sia sospeso il pagamento del Sal in presenza di un Durc irregolare
del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere,
“rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale
dell’impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto
afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell’opera interessata”.
Come
giustamente evidenziato, la problematica in questione è legata al fatto che il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in linea di principio,
attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile
per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei
“cantieri o opere” presi in considerazione.
Tale
principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce evidentemente
dalla necessità di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una
“selezione” di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle
sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano
di
regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.
Va tuttavia
rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei
casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di
regolarità contributiva per il pagamento di un Sal possa dichiararsi comunque
regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere
ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo
l’ipotesi descritta.
In tali fattispecie,
pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da
parte del personale ispettivo Inps, che rilascerà un verbale in cui si dà
contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall’art. 3, comma
20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini
del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita
al singolo cantiere, con il quale l’impresa in questione potrà ottenere il
pagamento degli stati di avanzamento lavori.