SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS.
N. 81/08 - NOMINA RLS - COMUNICAZIONI ALL’INAIL - 16 MAGGIO 2009
Entro il 16 maggio 2009 le imprese i
cui lavoratori hanno provveduto a designare/eleggere il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza aziendale devono comunicare all'Inail i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alla
situazione in essere al 31 dicembre 2008.
L'Istituto, con un comunicato dello
scorso 16 marzo apparso sul proprio sito internet, ha precisato che non devono
effettuare alcuna comunicazione le imprese i cui lavoratori non hanno
provveduto a designare/eleggere il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza aziendale e che, di conseguenza, si avvalgono del rappresentante per
la sicurezza territoriale.
Per il solo anno
Tale nuovo adempimento, previsto
dall'art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008,
a regime, e dunque a decorrere dall'anno 2010, dovrà essere effettuato entro il
31 marzo di ogni anno. Per gli anni successivi, se non sono intervenute
variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già
comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
Il mancato invio della comunicazione
comporta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.
Con circolare n. 11 del 12 marzo
Istruzioni operative
La comunicazione, si legge nella circolare
n. 11/2009, deve essere effettuata per la singola azienda o, se presenti, per
ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda e deve fare riferimento
alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente (e dunque, per
questo anno, al 31 dicembre 2008).
L’invio dovrà essere effettuato on line utilizzando il sito internet dell'Inail attraverso
l'area Punto Cliente, da cui sarà possibile accedere all'applicazione
"Dichiarazione RLS".
Se ci sono più unità produttive la
procedura consentirà l'attivazione di più maschere; in questo modo i dati
relativi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale dovranno
essere indicati relativamente a ciascuna unità produttiva in cui svolge la
propria funzione, sempre con riferimento alla situazione al 31 dicembre
dell'anno precedente.
Terminato l'inserimento ed effettuato
l'invio da parte dell'utente, la procedura on line
registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente
una stampa della ricevuta della comunicazione, da conservare anche ai fini
della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti
in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Nel caso di difficoltà oggettive ad
eseguire le operazioni on line, le sedi Inail si
rendono disponibili ad effettuare, per conto del datore di lavoro, il percorso
di registrazione necessario per l'adempimento dell'obbligo di cui all'oggetto.
Qualora l'impresa ritenga di dover
modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita
funzione modifica. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5
giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la
richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione
preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà
essere riproposta con una nuova comunicazione.
Eccezionalmente, e solo nel caso di
problemi tecnici per l'invio on line, la
comunicazione potrà essere fatta via fax al n. 800657657, utilizzando l'apposito
modello reperibile presso le Sedi Inail o dal portale dell'Istituto.
Le comunicazioni inviate prima
dell'emanazione della circolare in parola non sono ritenute valide e, pertanto,
i datori di lavoro sono tenuti ad un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line appositamente predisposta.