IVA
PER CASSA - PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO
(D.M. 26/3/09)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto attuativo, il
28 aprile 2009 è entrato in vigore il meccanismo
dell’Iva per cassa che consente di pagare l’imposta al momento
dell’effettiva riscossione del corrispettivo.
L’Iva per cassa si applica a tutti i
soggetti passivi con un volume di
affari non superiore a duecentomila euro.
Nel caso di inizio di attività, si deve
fare riferimento al volume di affari che si prevede di realizzare.
Il limite relativo al volume d’affari deve
essere mantenuto nel corso dell'anno.
Qualora il volume d’affari superi i
duecentomila euro, l'Iva deve essere applicata secondo il regime ordinario,
fermo restando il riconoscimento dell'esigibilità differita per le transazioni eseguite.
Il nuovo regime dell'Iva per cassa non
è automatico, ma è applicabile per opzione
che deve essere indicata in fattura.
Sotto il profilo soggettivo possono
fruire della sospensione del pagamento solo le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.
Nel caso in cui venga scelto il versamento
differito, anche la detrazione dell'Iva da parte del cessionario o del
committente avviene nel momento in cui verrà eseguito il pagamento, anche
parziale, della fattura.
L'Iva per cassa non può essere applicata alle operazioni effettuate nei
confronti dei soggetti che applicano il reverse charge, come nei
subappalti in edilizia.
La nuova disciplina prevede che l'imposta
sul valore aggiunto divenga esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi.
Detto termine, in ogni caso, non può
superare un anno dall'effettuazione dell'operazione.
L'anno dal pagamento può essere
superato solo nel caso in cui il cessionario o il committente sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.