SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/08 - NUOVI
ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE - 16 MAGGIO 2009
Nonostante le indiscrezioni apparse sugli organi di stampa e la
modifica, ancora in discussione, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
c.d. Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, al momento non è
stato approvato ufficialmente alcun provvedimento che proroghi a data
successiva al 16 maggio 2009 gli adempimenti, previsti dal citato Decreto, relativi
a:
- comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal
lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione
della data certa (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Pertanto, gli adempimenti
sopra citati, entrano in vigore a decorrere dal 16 maggio 2009, salvo eventuali
determinazioni dall’ultima ora al momento non prevedibili.
Si rammenta poi che entro il 16 maggio 2009 le imprese i cui lavoratori
hanno provveduto a designare/eleggere il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza aziendale devono comunicare all'Inail i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alla situazione in essere al 31
dicembre 2008 (cfr suppl.
n. 1 al Not. n. 3/2009).
1) Comunicazione
infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno
L’art. 18, comma 1, lett. r, del Testo Unico Sicurezza ha introdotto
l’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’Inail, a fini statistici e
informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza
dal lavoro superiore al giorno, ossia un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’infortunio.
Per consentire tale adempimento l’Inail ha predisposto un apposito
modulo reperibile in calce alla presente nota, e sul sito dell’Inail, sezione
Assicurazione - modulistica - Download dei modelli.
Si segnala peraltro che con nota del 21 maggio 2008 il Ministero del
Lavoro aveva espresso l’avviso che l’obbligo in commento non fosse operante
fino a quando non fossero definite e rese pubbliche, con apposito decreto
interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all’art. 8 del D.
Lgs. n. 81/2008. Tali regole ad oggi non sono ancora state definite.
Pur a fronte di tale incertezza, si consigliano le imprese di provvedere
comunque all’invio della comunicazione in parola a decorrere dal 16 maggio 2009
anche in considerazione del fatto che la mancata comunicazione comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da
2) Data certa
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere “data certa”. In
merito a questo aspetto, in attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali, si
ritiene, conformemente a quanto indicato dall’ANCE e dal Garante della Privacy
che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i
seguenti strumenti:
a) ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici
postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999, con apposizione del timbro
direttamente sul documento avente corpo unico, e non sull’involucro che lo
contiene;
b) apposizione della c.d. marca temporale sui
documenti informatici;
c) apposizione di autentica, deposito del documento o
vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un
atto pubblico;
d) registrazione o produzione del documento a norma di
legge presso un ufficio pubblico.
3) valutazione dei
rischi concernenti lo stress lavoro-correlato
Per quanto riguarda i contenuti del DVR, devono essere oggetto della
valutazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008
dalle associazioni datoriali e dei lavoratori. Tale accordo unitamente ad una
circolare esplicativa predisposta da Confindustria (cfr. da ultimo suppl. n. 2
del Not. 11/2008) è a disposizione degli associati presso gli uffici e sul
sito internet del Collegio.
Si riporta, di seguito, la sezione 3.4 del manuale "la valutazione
dei rischi nelle costruzioni edili" elaborato dal CPT di Torino, utile
riferimento, in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero del
Lavoro, per l'elaborazione della sezione del DVR da dedicare al rischio stress
lavoro correlato:
Gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari
Stress da lavoro correlato
I problemi associati allo stress da lavoro sono stati affrontati
nell'ambito del presente Documento di Valutazione dei Rischi, in base alle
indicazioni fornite dall'accordo europeo 8 ottobre 2004 "Accordo europeo
sullo stress sul lavoro", attraverso l'analisi dei seguenti fattori:
- organizzazione e processi di lavoro;
- condizioni e ambiente di lavoro;
- comunicazione nei confronti dei lavoratori;
- fattori soggettivi.
In particolare si è tenuto conto, quando presenti, dei più probabili
sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro quali: un alto
assenteismo, un'elevata rotazione del personale, la presenza di conflitti
interpersonali e le lamentele frequenti da parte dei lavoratori.
Oltre all'individuazione dei possibili sintomi sopra descritti si è
provveduto, nell'ambito della consultazione dei lavoratori in merito alla
valutazione dei rischi, ad elaborare le informazioni ottenute al fine di
definire le eventuali misure anti-stress necessarie ad eliminare o ridurre a
sufficienza tale rischio. Tuttavia sono attuate dal datore di lavoro, con la
partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti,
le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre il problema di stress da
lavoro.
a) In seguito all'attività di analisi e valutazione del rischio
"stress da lavoro" è possibile affermarne l'assenza.
(in alternativa al precedente punto a) b) In seguito all'attività di
analisi e valutazione del rischio "stress da lavoro" è stata rilevata
la presenza di tale problema; i provvedimenti adottati per eliminare o ridurre
tale rischio sono i seguenti:
-
.............................................................................................................
-
.............................................................................................................
Quanto sopra è possibile guida per l'adempimento.
Naturalmente chi ha provveduto ad eseguire la valutazione a mezzo di
test e simili non ha necessità di ulteriori adempimenti.
Comunicazione infortuni che comportano
assenza dal lavoro superiore ad un giorno
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