GESTIONE DEI
RIFIUTI - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA
Si
informa che la Regione Lombardia, con propria Delibera n. 6/40410 del
18.12.1998, (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 52 del 28.12.1998), ha
fatto proprie le determinazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Provincie Autonome del 9.7.1998 e 30.7.1998 aventi ad oggetto
"Recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le
caratteristiche delle materie prime".
Inoltre,
sono state fornite specifiche interpretazioni in merito all'applicazione del
D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche (Decreto Ronchi) e del D.M. 5 febbraio
1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi).
Nel
prendere atto dell'assenza di indicazioni e chiarimenti interpretativi
sull'applicazione delle disposizioni dei Decreti Legislativi n.22/97 e n.
389/98, che consentissero un'interpretazione univoca della materia su tutto il
territorio nazionale, ed acquisiti i pareri e le osservazioni espresse dalle
Province (incontro svoltosi il 10.12.1998 presso la sede regionale), la Giunta
della Regione Lombardia ha ritenuto di deliberare le seguenti precisazioni in
materia di rifiuti:
1)
sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del
D.Lgs. n. 22/97 gli scarti di lavorazione che fin dal momento in cui sono
prodotti possiedono le stesse caratteristiche delle materie prime indicate
nell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, senza aver subito alcun trattamento;
2)
sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del,
D.Lgs. n. 22/97 i materiali di scavo non pericolosi (terra, sabbia, ghiaia), in
quanto l'art. 7, comma 3 del D.Lgs n.22/97 classifica come rifiuti speciali
solo i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivitą di scavo.
La precisazione della Regione Lombardia ha pertanto confermato l'esclusione dei materiali di scavo non pericolosi dal regime dei rifiuti.
Viene inoltre precisato di non
considerare pericolosi i materiali derivanti da scavi autorizzati in aree non
soggette a bonifica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97;
3)
é esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs n. 22/97
l'attivitą di recupero di scarti nello stesso luogo di produzione (fatta
eccezione per il recupero di rifiuti come combustibili o altro mezzo per
produrre energia);
4)
non soddisfano la definizione di rifiuto i sottoprodotti di
lavorazione utilizzati all'interno dello stesso settore produttivo (cosi come
individuato dal codice ISTAT);
5)
sono da considerare escluse dal campo di applicazione del
D.Lgs. n. 22/97 le operazioni con cui il produttore effettivo conferisca a
terzi "in conto lavorazione" materiali/scarti (ad esempio pneumatici
usurati) univocamente individuabili, per l'ottenimento di materia prima che,
per l'utilizzo, deve essere restituita per intero allo stesso produttore.