DISCIPLINA
DELL’ADEGUAMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI NEI LAVORI PUBBLICI
DISCIPLINA PER I MATERIALI IMPIEGATI NEL CORSO DEL
2008
Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito
in legge n. 201 del 22/12/2008, all’articolo 1, illustra le ‘’Disposizioni
emanate in materia di adeguamento dei prezzi” di quei materiali da costruzione
che hanno subìto aumenti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fronteggiare il repentino aumento del prezzo di alcuni materiali
verificatosi nel corso del solo anno
2008, ha emanato il D.M. 30 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. del 9 maggio
2009, n. 106, con il quale sono stati individuati quei materiali che hanno
registrato una variazione percentuale rispetto al precedente anno superiore
all’8%.
Per ciascun materiale sono state definite
distintamente le variazioni del primo e del secondo semestre 2008.
Per detti materiali si può procedere alla
compensazione determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede l’8% del prezzo di ogni materiale impiegato,
limitatamente alle quantità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni eseguite
nell’anno 2008, accertate dal direttore dei lavori.
Entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto
ministeriale, e pertanto entro il 7
giugno 2009, a pena di decadenza in caso di inosservanza di detto termine,
l’appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione alla Stazione appaltante.
DISCIPLINA PER I MATERIALI IMPIEGATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI IL 2008
Negli anni passati sono stati emanati singoli decreti
contenenti le variazioni di costo di quei materiali che avevano subìto un
incremento superiore al 10% (e non pari al 8% come per il 2008)rispetto
all’anno precedente, partendo dalle variazioni del 2004 rispetto al 2003.
Il testo del D.M. 30/4/2009 riporta anche tali
variazione consentendo la riproposizione della domanda di compensazione dei
costi anche per l’aumento dei materiali utilizzati in anni precedenti il 2008,
per i quali non sia ancora stato concluso il collaudo.
PROCEDURA DI CALCOLO DELLA
COMPENSAZIONE
Posto che si ritiene ormai superata la necessità che
l’appaltatore dimostri l’imprevedibilità degli aumenti, il solo fatto che il
costo di un materiale superi la cosiddetta “alea” (pari al 10% e all’8% per il
solo 2008) consente di procedere alla compensazione.
Posto che l’adeguamento riguarda lavorazioni eseguite
negli anni successivi a quello di acquisizione del lavoro (e per gli anni con
offerta precedente il 2003 si utilizza il valore riferito al 2003), gli
elementi necessari sono:
A.
L’anno di “presentazione
dell’offerta”
B.
Il valore
dell’alea del singolo anno (come detto, 8% o 10%)
C.
La quantità del
singolo materiale utilizzata nelle lavorazioni di ciascun anno solare
successivo all’offerta (desumibile dagli stati di avanzamento dei lavori e dal
registro di contabilità);
D.
La variazione
percentuale del singolo materiale tra l’anno di presentazione dell’offerta e
quello di esecuzione nel quale è stato utilizzato il materiale.
La
compensazione di ogni materiale in ogni singolo anno sarà dunque pari a:
C. x (D. –
B.)%.
Si rammenta che per il solo 2008 il valore di C. e di
D. è diversificato per il primo e per il secondo semestre, in relazione a
ciascuno dei quali andrà effettuato il singolo conteggio.
Gli uffici del Collegio Costruttori sono peraltro a
disposizione per aiutare le imprese nell’effettuare i conteggi della
compensazione (che la norma prevede siano effettuati dalla D.L. e che pertanto
li dovrà comunque vidimare nel caso siano predisposti dall’impresa).
Costi dei singoli
materiali rilevati anno per anno ed esempio di conteggio