DISCIPLINA DELL’ADEGUAMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI NEI LAVORI PUBBLICI

 

DISCIPLINA PER I MATERIALI IMPIEGATI NEL CORSO DEL 2008

Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge n. 201 del 22/12/2008, all’articolo 1, illustra le ‘’Disposizioni emanate in materia di adeguamento dei prezzi” di quei materiali da costruzione che hanno subìto aumenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, per  fronteggiare il repentino  aumento del prezzo di alcuni materiali verificatosi  nel corso del solo anno 2008, ha emanato il D.M. 30 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. del 9 maggio 2009, n. 106, con il quale sono stati individuati quei materiali che hanno registrato una variazione percentuale rispetto al precedente anno superiore all’8%.

Per ciascun materiale sono state definite distintamente le variazioni del primo e del secondo semestre 2008.

Per detti materiali si può procedere alla compensazione determinata applicando la percentuale di variazione  che  eccede  l’8% del  prezzo di ogni materiale impiegato, limitatamente alle quantità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni eseguite nell’anno 2008, accertate dal direttore dei lavori.

Entro trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale, e pertanto entro il 7 giugno 2009,  a pena di decadenza in caso di inosservanza di detto termine, l’appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione alla Stazione  appaltante.

 

DISCIPLINA PER I MATERIALI IMPIEGATI NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2008

Negli anni passati sono stati emanati singoli decreti contenenti le variazioni di costo di quei materiali che avevano subìto un incremento superiore al 10% (e non pari al 8% come per il 2008)rispetto all’anno precedente, partendo dalle variazioni del 2004 rispetto al 2003.

Il testo del D.M. 30/4/2009 riporta anche tali variazione consentendo la riproposizione della domanda di compensazione dei costi anche per l’aumento dei materiali utilizzati in anni precedenti il 2008, per i quali non sia ancora stato concluso il collaudo.

 

PROCEDURA DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE

Posto che si ritiene ormai superata la necessità che l’appaltatore dimostri l’imprevedibilità degli aumenti, il solo fatto che il costo di un materiale superi la cosiddetta “alea” (pari al 10% e all’8% per il solo 2008) consente di procedere alla compensazione.

Posto che l’adeguamento riguarda lavorazioni eseguite negli anni successivi a quello di acquisizione del lavoro (e per gli anni con offerta precedente il 2003 si utilizza il valore riferito al 2003), gli elementi necessari sono:

A.           L’anno di “presentazione dell’offerta”

B.           Il valore dell’alea del singolo anno (come detto, 8% o 10%)

C.           La quantità del singolo materiale utilizzata nelle lavorazioni di ciascun anno solare successivo all’offerta (desumibile dagli stati di avanzamento dei lavori e dal registro di contabilità);

D.           La variazione percentuale del singolo materiale tra l’anno di presentazione dell’offerta e quello di esecuzione nel quale è stato utilizzato il materiale.

 

La compensazione di ogni materiale in ogni singolo anno sarà dunque pari a:

C. x (D. – B.)%.

 

Si rammenta che per il solo 2008 il valore di C. e di D. è diversificato per il primo e per il secondo semestre, in relazione a ciascuno dei quali andrà effettuato il singolo conteggio.

 

Gli uffici del Collegio Costruttori sono peraltro a disposizione per aiutare le imprese nell’effettuare i conteggi della compensazione (che la norma prevede siano effettuati dalla D.L. e che pertanto li dovrà comunque vidimare nel caso siano predisposti dall’impresa).

 

Fac-simile di richiesta

 

Testo del D.M. 30/04/2009

 

Costi dei singoli materiali rilevati anno per anno ed esempio di conteggio