APPALTI PUBBLICI - L’ANAS ANNULLA IL RICORSO
GENERALIZZATO NEI BANDI DI GARA ALLA CLAUSOLA DI GRADIMENTO N TEMA DI SUBAPPALTO
Con una nota del febbraio u.s. il Presidente dell’Anas,
Pietro Ciucci, ha fornito un importante chiarimento su una delicata questione,
più volte sollevata dall’Ance (l’Associazione nazionale dei Costruttori),
riguardante l’inserimento nei bandi di gara della cosiddetta “clausola di
gradimento” in tema di divieto di subappalto.
Si tratta, in particolare, della clausola contenente
l’espresso divieto per il concorrente aggiudicatario di affidare in subappalto
parte dei lavori ad imprese che abbiano partecipato alla medesima procedura ad
evidenza pubblica, sia in forma individuale che associata.
L’Ance in più occasioni, nel corso degli
ultimi anni, ha segnalato all’Anas le proprie perplessità circa l’uso
generalizzato di tale clausola nei relativi
bandi di gara, evidenziando come la previsione in essa contenuta appaia di
dubbia legittimità, oltre che inopportuna sul piano economico.
Sul piano giuridico, infatti, la clausola in questione
contrasta con il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo il quale la partecipazione di un’impresa ad una gara non
può, di per sé, impedire l’assunzione del ruolo di subappaltatore, considerato
che, da un lato, manca un’espressa previsione di legge in tal senso e,
dall’altro lato, tale circostanza non costituisce, singolarmente considerata,
un elemento di prova sufficiente a dimostrare un rapporto di collegamento tra
le due imprese.
Inoltre, anche sul piano economico tale clausola si
rivela fortemente inopportuna. Essa, infatti, scoraggia la partecipazione alle
gare di quei soggetti che operano sul mercato prevalentemente come
subappaltatori, producendo un duplice effetto negativo. Da un lato, un freno
alla crescita della piccola imprenditoria locale, con conseguente danno per lo
sviluppo economico del Paese. Dall’altro lato, una limitazione del principio di
massima partecipazione alle procedure di gara, con conseguente aumento della
possibilità di accordi collusivi, tanto più frequenti quanto minore è il numero
dei partecipanti alle gare, e minor vantaggio per il pubblico erario, derivante
dalla presenza di un numero di offerte molto ristretto.
Con la nota del febbraio scorso l’Anas ha risposto alle
sollecitazioni formulate dall’Ance, definendo ufficialmente la posizione che,
d’ora in avanti, si intende adottare sulla questione.
In particolare, il Presidente Ciucci ha precisato di
condividere gli argomenti sostenuti dall’Ance a sostegno dell’eliminazione
della clausola dai bandi di gara, nonostante l’ammissibilità delle cosiddette
clausole di gradimento sia stata astrattamente confermata anche dall’Autorità
di Vigilanza. Pertanto, soprattutto al fine di garantire la piena tutela del
principio comunitario di massima concorrenza nelle procedure concorsuali, ha
confermato di aver dato indicazione ai vari compartimenti regionali di porre
fine all’utilizzo generalizzato nei bandi della clausola in esame.
Tuttavia, ha specificato Ciucci, l’uso delle clausole di
gradimento rimane comunque possibile in tutte quelle realtà territoriali in
cui, a causa dell’alto tasso di criminalità esistente, siano stati sottoscritti
protocolli di legalità con le Prefetture locali, che consentano di ricorrere a
tali clausole quali efficaci strumenti di lotta al grave problema delle
infiltrazioni mafiose nel settore dei pubblici appalti.