APPALTI PUBBLICI - PER IL 2009 RIMANE INVARIATO IL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL’AUTORITA’ PER PRESENTARE L’OFFERTA
Con la
Deliberazione 1 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 18
aprile u.s., sono state rese note per l’anno in corso le modalità di attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente
il contributo per la copertura dei costi di funzionamento dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare
L’Autorità di vigilanza ha confermato le fasce di importo stabilite per gli
offerenti per l’anno passato e, pertanto, risultano invariate rispetto al 2008
le quote che ciascuna impresa deve
versare a titolo di contribuzione ogni volta che partecipa ad una gara d’appalto.
Si ricorda che le
disposizioni si applicano a tutti i contratti pubblici soggetti
all’applicazione del decreto legislativo n.163 del 2006 ed aventi ad oggetto
l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, relativi sia ai settori ordinari che ai
settori speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto
affidato.
Si ricorda che il
pagamento della contribuzione da parte di ogni offerente è condizione di
ammissibilità alla procedura di gara e la mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento è causa di esclusione.
Si sottolinea che
sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it\riscossioni.html sono
disponibili le istruzioni per effettuare il pagamento.
Si pubblica di
seguito il testo integrale della
deliberazione in parola.
Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ATTUAZIONE
DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L’ANNO
2009
VISTO l’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei
costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla
sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTA la legge 23
dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese
di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico
del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico
del bilancio dello Stato;
VISTA la
deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e
67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006;
VISTO l’articolo 6
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;
VISTO l’articolo
8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che
prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2009)” (tabella C) che prevede il finanziamento di € 2.607.000,00 a carico del
bilancio dello Stato per il 2009, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 23 dicembre 2008, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2009;
RITENUTA la
necessità di coprire, per l’anno 2009, i costi di funzionamento dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la
parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al
mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente
provvedimento;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 21 gennaio 2009, con cui è stato approvato
lo schema del presente provvedimento;
SENTITI gli
operatori del settore;
VISTA la nota del
5 febbraio 2009, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze;
RILEVATO che è
trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;
PRESO atto
dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;
D E L I B E
R A
Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a
versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le modalità previste
dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori
economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente
attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi
di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
Articolo 2
Entità della contribuzione
per i contratti di lavori
pubblici,
forniture e servizi
1. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente
provvedimento, i seguenti contributi :
1) Fascia di
importo a base di gara: da 150.000 euro fino ad un importo inferiore a 500.000
euro
Quota per le
stazioni appaltanti: 150,00 euro
Quota per ogni
partecipante: 20,00 euro
2) Fascia di
importo a base di gara da 500.000 euro fino ad un importo inferiore a 1.000.000
euro
Quota per le
stazioni appaltanti: 250,00 euro
Quota per ogni
partecipante: 40,00 euro
3) Fascia di
importo a base di gara da 1.000.000 fino ad un importo inferiore a 5.000.000 euro
Quota per le
stazioni appaltanti: 400,00 euro
Quota per ogni
partecipante: 70,00 euro
4) Fascia di
importo a base di gara oltre 5.000.000 euro
Quota per le
stazioni appaltanti: 500,00 euro
Quota per ogni
partecipante: 100,00 euro
2. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un
contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio
approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Articolo 3
Modalità e termini di versamento
della contribuzione
1. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al
pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di
selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni,
decorre dal momento dell’attribuzione, da parte dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve
essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di
identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di
contribuzione.
2. I soggetti di
cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento
della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di
selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al
pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione
del proprio bilancio.
4. Per le
procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute
a corrispondere il contributo secondo l’importo totale posto a base di gara ai
sensi dell’art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più
lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del
relativo importo.
5. I soggetti
contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione
e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b),
del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo
della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento
delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
7. L’Autorità si
riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e
comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste
nella presente delibera.
Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi
di mora
1. Il mancato
pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere
a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta
l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa
vigente.
Articolo 5
Disposizione finale
1. Il presente
provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente
provvedimento entra in vigore il 1 marzo 2009.
Roma, lì 01 marzo
2009
Il
Presidente
Luigi
Giampaolino