APPALTI PUBBLICI - DIVIETO DI COMMISTIONE TRA ELEMENTI SOGGETTIVI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
(Consiglio
di Stato, Sezione V del 7 aprile 2009, n. 2147)
La giurisprudenza domestica ha, più volte, censurato la
commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed
elementi oggettivi attinenti alla qualità dell’offerta: cfr. Cons. Stato, sez.
V, 15 giugno 2001, n. 3187. Così, in via esemplificativa, è stata censurata la
previsione di un rilevante punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere
con il merito tecnico dell’offerta e che attengano, invece, all’esperienza
professionale acquisita dal concorrente (es. curriculum, licenze o
certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza. Tali
elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire
l’oggetto dell’appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della
selezione dei concorrenti; l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori
già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere
utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in
considerazione nel momento di valutazione dell’offerta): cfr. Cons. Stato, sez.
V, 16 aprile 2003, n. 1993. La confusione fra i requisiti soggettivi di
partecipazione alla gara e gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta è
stata di recente stigmatizzata dalla circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie 1 marzo 2007 (recante
“Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei
criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15
maggio 2007. Cfr. anche Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, deliberazione n. 209 del 27 giugno 2007, nella
quale si evidenzia che in un precedente intervento dell’Autorità (deliberazione
n. 30/2007) era stato precisato che la stazione appaltante, nell’individuare i
punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione
alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. La
commistione predetta è stata efficacemente contrastata in sede giurisprudenziale.
La Commissione Europea ha, infatti, più volte segnalato al Governo italiano
casi nei quali stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara,
hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, requisiti che
attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità
dell’offerta, in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.
Orbene, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la distinzione
tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione dell’offerente”, e criteri di
aggiudicazione e quindi di “selezione dell’offerta” è rigorosa: ed invero,
l’accertamento dell’idoneità degli offerenti deve essere effettuato
dall’amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità
economica, finanziaria e tecnica fissati in sede normativa, allo scopo di
stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono
prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei
fornitori. Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati
per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’art. 53
della direttiva 2004/18/CEE stabilisce che le amministrazioni aggiudicatici
possono scegliere tra il prezzo più basso o l’offerta economicamente più
vantaggiosa. Quando l’aggiudicazione è a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati
sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto. La scelta, in tal caso, è
limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla
capacità del prestatore (cfr. Corte di Giustizia CE, 20 settembre 1988, in
causa n. 31/87, Beentjes; Corte di Giustizia CE, 19
giugno 2003, in causa n. C-315/01, GAT). L’offerta deve, invece, essere
valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto
dell’appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa
fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente; per alcune recenti
applicazioni cfr. Corte di Giustizia CE, sez. I, 24 gennaio 2008, in causa n.
C-532/06, Emm. G. Lianakis
AE e Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 912).