APPALTI PUBBLICI - E’ ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER CARENZA DI UNA DICHIARAZIONE IL CUI CONTENUTO PUO’ ESSERE DEDOTTO DA ALTRA DOCUMENTAZIONE DI GARA
(Consiglio
di Stato, Sezione V^ del 27 marzo 2009, n. 1840)
Sarebbe
sicuramente illegittima l’esclusione da una procedura concorsuale per carenza,
nella domanda di partecipazione, di una dichiarazione richiesta dal bando, nei
limiti in cui il contenuto della stessa si possa univocamente desumere da altra
dichiarazione resa dal candidato, dato che il precetto del “buon andamento”
(art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione
ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e
riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili
univocamente da altre, con la possibilità per l’ente (in presenza di dubbi od
incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente
l’esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI,
dec. 16 aprile 1998 n. 508).
Quanto
al potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale (art. 6, legge n.
241/1990), esso trova un solido riscontro pure nell’art. 46, codice degli
appalti, e codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la
sostanza sulla forma (o sul formalismo), nell’esibizione della documentazione
ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l’esigenza della più
ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione (cfr.
C.d.S., sez. VI, dec. 14
novembre 2003 n. 7275), fermo restando che detta integrazione può riferirsi
esclusivamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione (per cui non sarebbe possibile rettificare, precisare o comunque
modificare gli elementi costitutivi dell’offerta), mentre la possibilità di
chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della
documentazione incompleta non è un dovere assoluto ed incondizionato, ma
incontra i seguenti precisi limiti applicativi (cfr. C.d.S., sez. V, dec. 6 marzo 2006 n. 1068):
1)
l’inderogabile necessità del rispetto della par condicio, in quanto l’art. 6,
legge n. 241/1990, non può essere invocato per supplire all’inosservanza di
adempimenti procedimentali significativi o all’omessa produzione di documenti
richiesti a pena di esclusione dalla gara;
2)
il c.d. limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non
può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, salvo che gli atti
tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il
possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato;
3) l’ammissibilità nei casi di equivoche clausole del bando
relative alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o chiarire.