BENEFICI “PRIMA CASA” - DECADENZA PER ALIENAZIONE ENTRO CINQUE ANNI DALL’ACQUISTO
(R.M. n. 67/E del
17/3/09)
Il socio di una
cooperativa a proprietà divisa, che acquista l’abitazione usufruendo delle
agevolazioni “prima casa” (IVA al 4%, o imposta di registro al 3%, e ipotecarie
e catastali in misura fissa), decade da tali benefici se rivende l’immobile prima del quinto anno successivo alla data del
rogito notarile, a prescindere dalla data in cui ha ottenuto l’assegnazione
provvisoria della medesima abitazione.
Questo quanto
precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 67/E
del 17 marzo 2009, in risposta ad un quesito posto da un socio di una
cooperativa a proprietà divisa, che chiedeva di sapere se il termine dei cinque
anni successivi all’acquisto dell’abitazione, entro il quale
non è possibile rivendere l’immobile pena la decadenza dai benefici “prima
casa” (prevista dalla Nota II-bis, punto 4, della
Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986[1]), debba intendersi decorrente
dalla data del rogito definitivo d’acquisto o da quella, precedente, di
assegnazione della medesima abitazione da parte della cooperativa.
Tale momento,
secondo l’Agenzia delle Entrate, comincia a decorrere dalla data del rogito,
tenuto conto che la cooperativa rimane proprietaria dell’immobile fino
all’assegnazione definitiva al socio, momento in cui si avrà il relativo
trasferimento del diritto di proprietà.
Infatti, l’art.98
del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo Unico delle Disposizioni sull’edilizia
popolare ed economica) stabilisce che il socio della cooperativa, a seguito
dell’assegnazione in via provvisoria, vanta sull’immobile, oltre al possesso (“ius possidendi”), anche il
diritto ad acquistarne la proprietà.
Quindi, fino al
momento dell’assegnazione definitiva al socio (che si avrà solo con il rogito
notarile), proprietaria dell’immobile rimane la cooperativa[2].
Inoltre, come già
chiarito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1196/2000, ai fini delle
agevolazioni “prima casa”, è la data di registrazione della compravendita che
“segna la nascita della possibilità (e del dovere) dell’ufficio di acclarare la non spettanza del beneficio, richiedendo il
versamento della maggiore somma dovuta in applicazione dell’aliquota
ordinaria”.
Pertanto, qualora
l’abitazione sia ceduta entro il quinquennio successivo al rogito notarile
d’acquisto, il socio decade dalle agevolazioni “prima casa”[3], dovendo
pertanto versare la differenza tra l’imposta ordinaria (IVA al 10%, o registro
al 7%) e quella ridotta applicata in sede d’acquisto, maggiorata della sanzione
pari al 30% di tale differenza e degli interessi.
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[1] Nota II bis, all’art. 1 della Tariffa, Parte prima,
allegata al D.P.R. 131/1986
(omissis)
4. In caso di
dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito
degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30
per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta
sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare
nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base
all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonchè
irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.
Sono dovuti gli
interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al
presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.».
[2] Come precisato
anche dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4626/2007, in base alla
quale “l’assegnazione dell’alloggio al socio non può di per sè
spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di
mutuo individuale, perchè essa attribuisce
esclusivamente un diritto di godimento ...”.
[3] Fatta salva l’ipotesi in cui, entro un anno dalla
vendita, si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione
principale (cfr. Nota II-bis, punto 4, all’art.1,
della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 131/1986, riportata nella precedente
nota 1).