RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
Si
segnala che sul Supplemento Ordinario n 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1999, n. 68 è stata pubblicata la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Si
tratta della legge di riforma del collocamento obbligatorio.
L'entrata
in vigore della riforma è distinta in due fasi, una preliminare di adattamento delle
strutture amministrative all'inserimento dei lavoratori disabili e di
emanazione di norme di esecuzione, l'altra di operatività delle nuove
disposizioni relative all'inserimento degli stessi.
La
prima fase è in vigore dal 24 marzo u.s., giorno successivo a quello di
pubblicazione. La seconda entrerà in vigore 300 giorni dopo.
Le
norme già in vigore riguardano:
-
l'accertamento delle condizioni di invalidità
-
la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che
potrà avvenire solo in presenza di adeguata motivazione;
-
la determinazione dei criteri e delle modalità relativamente al pagamento, alla
riscossione e al versamento delle sanzioni amministrative a favore del Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili;
-
il raccordo sulla materia della
programmazione, dell'attuazione e della verifica degli interventi volti
all'attuazione del collocamento mirato - tra gli organismi individuati dalle
Regioni e i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio;
-
l'istituzione nell'ambito delle Commissioni Provinciali per il collocamento
obbligatorio di comitati tecnici con compiti relativi alla valutazione delle
residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento lavorativo dei disabili e alla predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
-
la definizione della periodicità degli invii dei prospetti;
-
la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale;
-
la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni per le
assunzioni obbligatorie attraverso la stipula delle convenzioni;
-
il mantenimento, per due anni dall'entrata in vigore della legge, della
validità delle liste dei disabili, predisposte ai sensi della legge n. 482/68;
-
l'emanazione di norme di esecuzione ai fini dell'attuazione delle disposizioni
della legge di riforma.
Fino
al momento dell'entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni, la materia
del collocamento obbligatorio continua ad essere disciplinata dalla legge n.
482/68 citata, e conserva validità la delibera della Commissione Regionale per
l'Impiego della Lombardia n. 476/1996, come modificata dalla successiva
delibera n. 505/1997, che consente inserimenti "mirati" e
programmabili nel tempo.
Vale
la riserva di commento articolato della nuova legge, nonché delle indicazioni
applicative che saranno diramate dai competenti organismi.