RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

 

Si segnala che sul Supplemento Ordinario n 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 è stata pubblicata la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Si tratta della legge di riforma del collocamento obbligatorio.

L'entrata in vigore della riforma è distinta in due fasi, una preliminare di adattamento delle strutture amministrative all'inserimento dei lavoratori disabili e di emanazione di norme di esecuzione, l'altra di operatività delle nuove disposizioni relative all'inserimento degli stessi.

La prima fase è in vigore dal 24 marzo u.s., giorno successivo a quello di pubblicazione. La seconda entrerà in vigore 300 giorni dopo.

Le norme già in vigore riguardano:

- l'accertamento delle condizioni di invalidità

- la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che potrà avvenire solo in presenza di adeguata motivazione;

- la determinazione dei criteri e delle modalità relativamente al pagamento, alla riscossione e al versamento delle sanzioni amministrative a favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

- il raccordo  sulla materia della programmazione, dell'attuazione e della verifica degli interventi volti all'attuazione del collocamento mirato - tra gli organismi individuati dalle Regioni e i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio;

- l'istituzione nell'ambito delle Commissioni Provinciali per il collocamento obbligatorio di comitati tecnici con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo dei disabili e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;

- la definizione della periodicità degli invii dei prospetti;

- la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni per le assunzioni obbligatorie attraverso la stipula delle convenzioni;

- il mantenimento, per due anni dall'entrata in vigore della legge, della validità delle liste dei disabili, predisposte ai sensi della legge n. 482/68;

- l'emanazione di norme di esecuzione ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge di riforma.

Fino al momento dell'entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni, la materia del collocamento obbligatorio continua ad essere disciplinata dalla legge n. 482/68 citata, e conserva validità la delibera della Commissione Regionale per l'Impiego della Lombardia n. 476/1996, come modificata dalla successiva delibera n. 505/1997, che consente inserimenti "mirati" e programmabili nel tempo.

Vale la riserva di commento articolato della nuova legge, nonché delle indicazioni applicative che saranno diramate dai competenti organismi.