IVA - CESSIONE DI MATERIALI PER L’EDILIZIA - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
(R.M. n.85/E del
31/3/09,)
Nell’ambito di una
cessione di materiali per l’edilizia, il venditore può operare una variazione
in diminuzione della base imponibile e dell’IVA addebitata all’acquirente, con
diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione effettuata,
nell’ipotesi in cui il cliente, dopo aver acquistato sia una partita di
cemento, sia i bancali in legno (cd. “palette”) utilizzati per il trasporto
della merce, restituisca questi ultimi all’impresa cedente, esercitando una
facoltà prevista espressamente nel contratto.
Così si è espressa
l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.85/E del 31 marzo 2009, rispondendo
ad un quesito di un’impresa operante nel settore delle costruzioni, che ha
ceduto una partita di cemento, riguardante l’applicabilità, ai fini IVA, della
variazione in diminuzione della base imponibile e dell’imposta, a seguito
dell’esercizio, da parte dell’acquirente, della facoltà, prevista nel
contratto, di restituire parte della merce acquistata (le “palette”)
dall’impresa istante.
Come noto, sotto
il profilo dell’IVA, l’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, prevede che,
nell’ipotesi in cui si riduca l’ammontare imponibile di un’operazione per la
quale sia stata già emessa la relativa fattura, a causa, tra l’altro, della
risoluzione del contratto, o del verificarsi di circostanze assimilabili alla
risoluzione, il cedente ha diritto di portare in detrazione l’imposta
corrispondente alla variazione effettuata, annotandola nel registro degli
acquisti (art.25 del D.P.R. 633/1972).
L’Agenzia delle
Entrate, con la citata R.M. n.85/E/2009, chiarisce, innanzitutto, che, nel caso
di specie, l’esercizio della facoltà, concessa all’acquirente dei materiali
edili, di restituire parte di essi, avvalendosi di una facoltà che gli è
concessa in base al contratto, è assimilabile ad una risoluzione parziale del
medesimo contratto, e costituisce il presupposto[1] che consente al venditore
di operare la variazione in diminuzione dell’IVA riferita all’originaria
operazione di cessione.
Con riferimento
alle modalità operative di tale variazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce
che il documento che attesta la riduzione della base imponibile e dell’IVA deve
essere collegato con la fattura originaria, presentando il medesimo oggetto di
quest’ultima[2], e deve contenere «le generalità di entrambi i soggetti
coinvolti nell’operazione, la qualità e la quantità del bene ceduto, e poi reso
(ossia le “palette”), l’ammontare dell’imponibile, dell’imposta e l’aliquota
applicata (20%)».
In particolare,
tali indicazioni possono essere riportate, alternativamente, a scelta del
cedente:
- o in una nota di
credito a fronte della fattura già emessa, con la quale viene rimborsato al
cessionario il valore dei bancali restituiti;
- ovvero nella
fattura relativa ad una successiva cessione dei medesimi materiali (cemento e
“palette”), che deve riportare, rispettivamente, i corrispettivi del cemento e
dei bancali venduti, ed il valore delle “palette” restituite dall’acquirente
(espresso con segno negativo).
Infine, per quanto
riguarda gli adempimenti di registrazione del documento di variazione:
- il cedente deve
annotare il relativo documento contabile nel registro degli acquisti (art.25,
D.P.R. 633/1972), ed ha diritto alla detrazione[3] dell’imposta in misura pari
alla variazione in diminuzione della base imponibile e dell’imposta;
- l’acquirente
deve annotare il documento che attesta la variazione nel registro delle fatture
emesse (art.23 D.P.R. 633/1972), e deve operare la rettifica dell’IVA a debito,
dovuta all’Erario, in misura pari alla medesima variazione.
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[1] Secondo
l’Agenzia delle Entrate, tale presupposto si verifica, nel caso esaminato, alla
data di restituzione delle “palette”.
[2] In
particolare, come già chiarito dalla R.M. n.42/E/2009, è necessario che venga
assicurata l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione
originarie, e l’oggetto della registrazione che attesta la variazione, in modo
che esista una corrispondenza tra i due documenti contabili.
[3]
Tale diritto può essere esercitato, al più tardi, nella dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per
la variazione dell’imposta (ossia la restituzione dei materiali; cfr. art.26,
comma 2, e art.19, D.P.R. 633/1972).