TRASFERIMENTO DI AREE COMPRESE IN PIANI COMUNALI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(R.M. n.72/E del
23/3/09)
L’imposta di
Registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si
applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art.32, comma 2, del
D.P.R. 601/1973.
Pertanto, tali
agevolazioni non vengono riconosciute nel caso in cui l’assegnatario di
un’area, compresa in un “piano comunale per insediamenti produttivi” (cd. “Pip”), vi abbia costruito un opificio, a proprie spese, in
un momento anteriore alla stipula dell’atto di trasferimento del terreno da
parte del Comune, poichè, in tal caso, si presume che
la cessione abbia ad oggetto sia l’area che il fabbricato.
Questi i
chiarimenti della R.M. n.72/E del 23 marzo 2009, con la quale l’Agenzia delle
Entrate si è pronunciata in merito all’applicabilità del regime fiscale
agevolato, ai fini delle imposte indirette, riconosciuto per i trasferimenti di
aree comprese nei “piani comunali di insediamenti produttivi”.
Come noto,
l’art.32, comma 2, del D.P.R. 601/1973 stabilisce che gli atti di
trasferimento, tra l’altro, della proprietà delle aree[1] comprese nei “piani
di insediamenti produttivi” sono soggetti all’imposta di Registro in misura
fissa, pari a 168 euro, e sono esenti dalle imposte Ipotecarie e Catastali.
Nell’esaminare il
caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art.24 del D.P.R.
131/1986, in materia di imposta di Registro, che stabilisce una presunzione
secondo la quale, nelle compravendite immobiliari, le “accessioni” [2] si
considerano trasferite all’acquirente insieme all’immobile su cui insistono, a
meno che queste siano state espressamente escluse dall’oggetto della vendita.
In particolare,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale[3], nell’ipotesi in cui,
come nel caso di specie, il manufatto edile sia stato costruito prima del
trasferimento dell’area, l’esclusione rispetto alla cessione del terreno ha
efficacia unicamente se risulti da un atto scritto avente data certa, con il
quale il cedente attribuisca al cessionario un diritto di superficie sul suolo,
in modo da superare la citata presunzione.
Relativamente al
caso specifico, la R.M. n.72/E/2009 chiarisce che:
- la delibera del
Comune di assegnazione dell’area, a seguito della quale il beneficiario, una
volta ottenuto il permesso di costruire, ha realizzato l’opificio, è un atto
proveniente dalla Pubblica Amministrazione, e, come tale, non è idoneo a perfezionare
il trasferimento di alcun diritto reale sul suolo nè,
tantomeno, a superare la presunzione di cui all’art.24 del D.P.R. 131/1986.
Tale presunzione
richiede, infatti, un apposito contratto concluso in forma scritta (e reso
pubblico), secondo le regole vigenti in materia di trasferimento dei diritti
reali;
- la cessione
dell’area, inserita nel “Pip”, in favore
dell’assegnatario (in assenza di un atto precedente che abbia attribuito a
quest’ultimo, quantomeno, il diritto di superficie sul suolo) comprende anche
il trasferimento del fabbricato da questi costruito, con la conseguenza che
all’operazione non sono applicabili l’imposta di Registro in misura fissa e
l’esenzione dalle imposte Ipo-Catastali, riconosciute unicamente nelle ipotesi
di trasferimento delle sole aree (art.32, comma 2, del D.P.R. 601/1973).
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[1] Deve trattarsi
delle aree individuate nel titolo III della legge 865/1971, che, all’art.27,
individua le aree da destinare, da parte dei Comuni, ad insediamenti produttivi,
di carattere, tra l’altro, industriale o commerciale.
[2] In base
all’art.934 del codice civile, per “accessioni” si intendono, tra l’altro, le
costruzioni, esistenti sopra o sotto il suolo, che si considerano appartenenti
al proprietario del suolo medesimo, ad eccezione dell’ipotesi in cui la legge,
o il contratto, prevedano un diverso proprietario per ciascuno di tali
immobili.
[3]
Cfr. anche la Sentenza della Cassazione, n.3469 del 13 febbraio 2008.