TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
Confermato che la
vendita dell’area edificabile acquistata con le agevolazioni fiscali di cui al
previgente art. 33, comma 3, della legge 388/2000 (imposta di Registro all’1%
ed Ipotecarie e Catastali in misura fissa), in assenza di utilizzazione
edificatoria, non comporta la decadenza dai benefici, purchè
a ciò provveda il secondo acquirente, in ogni caso, entro i cinque anni
successivi al primo acquisto agevolato.
Così si è espressa
la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, nella Sentenza n.28/22 del 19
giugno 2008, che, confermando anche precedenti orientamenti giurisprudenziali
(cfr. ad esempio, la Sentenza della CTP di Ravenna n.222/2005) confuta quanto
espresso dall’Agenzia delle Entrate (cfr. R.M. n.40/E/2005), a parere della quale il soggetto obbligato all’utilizzazione
edificatoria dell’area deve essere il primo acquirente del terreno, a pena di
decadenza dai benefici.
Come noto,
infatti, il previgente art. 33, comma 3, della legge 388/2000 (oggetto di
diverse modifiche e, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, di fatto abrogato
dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007) stabiliva che i trasferimenti di
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e
regolarmente approvati, fossero soggetti ad imposta di Registro all’1% ed alle
Ipotecarie e Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione
che entro cinque anni dall’acquisto avvenisse l’utilizzazione edificatoria
dell’area.
Al riguardo, la
Sentenza n.28/22/2008 ribadisce ulteriormente che la norma citata «prevede
l’unica condizione di utilizzazione edificatoria entro i cinque anni
dall’acquisto agevolato, senza precludere la possibilità di trasferire l’area
parzialmente o totalmente inedificata, fermo restando la necessità che l’utilizzazione avvenga
entro cinque anni dal primo acquisto».
Su tale
agevolazione, si segnala, altresì, la Sentenza n.30/22 del 18 settembre 2008
della stessa CTR di Venezia, con la quale i giudici si sono pronunciati
sull’applicabilità delle predette agevolazioni nell’ipotesi di trasferimenti di
immobili nell’ambito di piani urbanistici ad iniziativa privata, con
riferimento alla norma che prevede che tali benefici si applicano, in ogni
caso, successivamente alla stipula della convenzione con il soggetto attuatore
(art.2, comma 30, legge 350/2003).
In merito, la
citata Sentenza n.30/22/2008 ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità di
tali benefici, la convenzione con il soggetto attuatore non debba essere
necessariamente presente prima della stipula dell’atto
di acquisto dell’area, a condizione che la stessa risulti firmata in fase di
registrazione dell’atto di trasferimento (momento nel quale, infatti, come
ribadito dal giudice di merito, si verifica il presupposto impositivo ai fini
dell’imposta di Registro e delle imposte Ipotecarie e Catastali).
In merito, si
ricorda che l’art.13 del D.P.R. 131/1986 prevede che, per gli atti che devono
essere registrati in termine fisso, la richiesta di registrazione debba
avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto stesso.
In ogni caso, la
disciplina delle imposte d’atto applicabili ai trasferimenti di immobili
compresi in piani urbanistici, originariamente disciplinata dall’art.33, comma
3, della legge 388/2000, è stata oggetto, negli anni, di diverse modifiche, con
la conseguenza che l’imposta di Registro all’1% e le imposte
Ipotecarie e Catastali in misura fissa hanno trovato applicazione:
- dal 1° gennaio
2001 al 3 luglio 2006, per tutti i trasferimenti di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati ai
sensi della normativa statale o regionale (art.33, comma 3, legge 388/2000);
- dal 4 luglio
2006 al 31 dicembre 2006, per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica (art.
36, comma 15, legge 248/2006);
- dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2007, per i trasferimenti di immobili rientranti nei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata (art.1, comma
306, legge 296/2006).
Dal 1° gennaio
2008, tale regime fiscale è stato completamente abrogato e sostituito
dall’art.1, commi 25-27, della legge 244/2007, con la conseguenza che, a
decorrere da tale data, si applicano l’imposta di Registro pari all’1%[1] e le
imposte Ipotecarie e Catastali pari, complessivamente, al 4%[2], per i
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati,
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque
denominati, a condizione che l’intervento, cui è finalizzato il trasferimento,
venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
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[1] In base
all’art.1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
[2]
In base all’art.1-bis della Tariffa, e all’art.10 del D.Lgs. 347/1990.