"DECRETO INCENTIVI" - MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(Legge 9/4/09, n.33 di
conversione del DL 10/2/09, n.5)
Sul Supplemento Ordinario n.498 alla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11
aprile 2009 è stata pubblicata la Legge 9 aprile 2009, n.33, di conversione,
con modifiche, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5 (cosiddetto “decreto
incentivi”), recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi.
Restano, quindi, definitivamente confermate le misure contenute nel DL 5/2009 riguardanti, tra
l’altro, l’applicazione delle aliquote dell’imposta sostitutiva per la
rivalutazione dei beni immobili d’impresa al 3% (per gli immobili
ammortizzabili) ed all’1,5% (per quelli non ammortizzabili) e la detrazione del
20% sulle spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici,
riconosciuta ai contribuenti che hanno sostenuto spese per ristrutturare la
propria abitazione, agevolate con la detrazione del 36%.
Queste le principali disposizioni fiscali d’interesse per il settore.
1. Rivalutazione beni d’impresa (art.5)
2. Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili (art.2)
3. Distretti d’imprese (art.3)
4. Aggregazioni tra imprese (art.4)
5. Controlli degli Uffici (art.7)
1. Rivalutazione beni d’impresa (art.5)
L’art.5 del D.L. 5/2009, anche a seguito della conversione in legge,
conferma la riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sul
reddito e dell’IRAP, da corrispondere per attribuire efficacia fiscale alla
rivalutazione dei beni immobili d’impresa risultanti nel bilancio in corso al
31 dicembre 2007, di cui all’art.15, commi 16-23, del D.L. 185/2008,
convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.
In particolare, le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nella
misura pari al:
- 3% per i beni ammortizzabili, ossia i fabbricati strumentali (es.
opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati
alla vendita);
- 1,5% per i beni non ammortizzabili, ossia i fabbricati non strumentali
(es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni
materiali (non destinati alla vendita).
In tal ambito, si ricorda che, nel testo previgente del
DL 185/2008, tali aliquote erano fissate,
rispettivamente, al 7% per i beni ammortizzabili ed al 4% per i beni non
ammortizzabili.
In ogni caso, rimangono ferme le ulteriori disposizioni già contenute
nel D.L. 185/2008, riferite a:
- l’esclusione dei “beni merce” e delle aree edificabili dall’ambito
applicativo della norma;
- l’efficacia fiscale della rivalutazione, che decorre:
• dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la
rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore
dei beni, ai fini dell’ammortamento fiscale,
• dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo
della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di cessione degli stessi beni;
- le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva (corrisposta, a
scelta, in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è
eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima
scadenza).
È stata confermata, inoltre, la possibilità di affrancamento del saldo
attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da
versare con le stesse modalità previste per l’imposta sostitutiva dovuta per la
rivalutazione).
In merito, si segnala, altresì, che l’Agenzia delle Entrate, con due
Circolari, la n.8/E/2009 e la n.11/E/2009, nel confermare le
citate disposizioni, ha fornito chiarimenti in ordine, tra l’altro, ai soggetti
ammessi alla rivalutazione, ai beni rivalutabili, ed alle modalità applicative
della rivalutazione.
2. Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili (art.2)
L’art.2 del D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/2009, conferma la detrazione IRPEF pari al 20% delle spese sostenute e
documentate per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e
computer (ad esclusione di frigoriferi e congelatori).
In particolare, l’attuale testo della disposizione (risultante dalle
modifiche apportate in sede di conversione del provvedimento) limita il
beneficio ai soli acquisti degli elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla classe “A+”, eliminando il precedente
riferimento “all’alta efficienza energetica” di tali beni.
Resta fermo che l’agevolazione spetta in favore dei
contribuenti persone fisiche che, dal 1° luglio 2008:
- abbiano iniziato interventi di recupero edilizio su singole unità
immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 36%
(art.2, comma 15, legge 203/2008);
- abbiano sostenuto spese relative a tali lavori.
Per tali soggetti, inoltre, il beneficio fiscale spetta nel rispetto di
tutte le condizioni seguenti:
- le spese per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici devono
essere sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009;
- tali beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione;
- le spese devono essere sostenute con le stesse modalità previste per
l’applicabilità della detrazione del 36% (cfr. anche il D.M. 41/1998).
La suddetta agevolazione, inoltre, è riconosciuta entro il limite
massimo di spesa di 10.000 euro e va ripartita obbligatoriamente in cinque rate
annuali di pari importo.
Resta ferma la cumulabilità del beneficio con la detrazione del 20%, nel
limite di spesa di 200 euro, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori,
anche combinati, già applicabile fino al 31 dicembre 2010 (art.1, comma 20,
legge 244/2007).
Si segnala, altresì, che la legge di conversione n.33/2009 ha riscritto
le disposizioni relative alla stipula del protocollo di intenti con i
“produttori dei beni”, il cui acquisto dà diritto al suddetto beneficio.
In particolare, il testo riformulato dell’art.2, comma 3, del D.L.
5/2009:
- prevede che a promuovere la stipula di tale protocollo sia il
Ministero per lo Sviluppo Economico (e non la Presidenza del Consiglio dei
Ministri come previsto in origine dal DL 5/2009);
- individua, come operatori economici firmatari dell’accordo, i
“soggetti delle filiere produttive e distributive” (e non più i soli
“produttori dei beni”);
- elimina il termine originariamente stabilito per la stipula del
protocollo (precedentemente fissato entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del medesimo Decreto);
- indica, come finalità dell’accordo, quella di monitorare gli effetti
del citato Decreto.
Inoltre, il suddetto accordo dovrà contenere disposizioni relative a:
- mantenimento dei livelli occupazionali,
- termini di pagamento previsti nei rapporti interni fra le filiere
medesime;
- iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e a
migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
L’attuale comma 3, del medesimo art.2 (così come risultante dalle
modifiche apportate in sede di conversione) prevede, inoltre, che, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 33/2009 (ossia dal 12 aprile
2009), il Ministero dello Sviluppo Economico debba emanare un apposito Decreto,
contenente disposizioni per vigilare sul rispetto
degli impegni previsti nel protocollo d’intenti, anche mediante la periodica
audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.
Si segnala, infine, che, durante l’iter di conversione in legge del
provvedimento, è stata inserita una disposizione (attualmente contenuta
nell’art.3, comma 3-bis, del D.L. 5/2009), in base alla quale, ai fini tra
l’altro di tale detrazione fiscale e subordinatamente alla preventiva
autorizzazione comunitaria, le aziende produttrici dei beni agevolati si devono
impegnare a non delocalizzare la produzione degli
stessi al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo.
3. Distretti d’imprese (art.3)
L’art.3 del D.L. 5/2009, anche a seguito dell’intervento della relativa
legge di conversione, conferma la possibilità che i distretti produttivi e le
reti d’imprese (originariamente introdotti dall’art.1, commi 366-372, della
legge 266/2005) possano optare, per almeno un triennio, per la tassazione
congiunta, ai fini dell’applicazione dell’IRES.
In tale ipotesi, i distretti vengono compresi tra i soggetti passivi
IRES individuati dall’art. 73, coma 1, lett. b), del D.P.R. 917/1986 - TUIR
(ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, e i trust, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali).
In pratica, a seguito dell’esercizio dell’opzione per la tassazione
unitaria, il reddito imponibile del distretto risulterà dalla somma dei redditi
delle imprese che vi appartengono.
In ogni caso, a tali nuovi soggetti d’imposta risultano applicabili le
disposizioni relative alla tassazione di gruppo (art.117 e seguenti del D.P.R.
917/1986 - TUIR, cd. “consolidato nazionale”).
Inoltre, in osservanza dei criteri previsti dalle medesime disposizioni
del DL 5/2009, il distretto ripartisce il carico
tributario tra le imprese che ne fanno parte.
Rimane, infine, confermato che tali distretti possono concordare, in via
preventiva e per almeno un triennio, anche indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione per la tassazione congiunta:
- con l’Agenzia delle Entrate, il volume delle imposte dirette dovute
dalle singole imprese, da versare in ciascun esercizio d’imposta, in base, tra
l’altro, alla tipologia ed entità delle medesime imprese, all’attitudine alla
contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
- con gli Enti locali competenti, il volume dei tributi, contributi ed
altre somme dovuti, in ciascun anno, dalle imprese appartenenti al distretto,
determinato tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese
medesime.
4. Aggregazioni tra imprese (art.4)
Anche a seguito dell’intervento della legge di conversione 33/2009,
vengono confermati gli incentivi diretti a stimolare l’aggregazione tra
imprese, già previsti dall’art.4 del D.L. 5/2009.
In particolare, in base a quest’ultima disposizione, per le società di
capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), nonchè per gli altri soggetti di cui all’art.73, comma 1,
lett. a, del D.P.R. 917/1986-TUIR, costituiti a seguito di operazioni di
aggregazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) effettuate
nel 2009, il maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali (materiali
e immateriali) per effetto dell’operazione straordinaria, viene riconosciuto
anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per un ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Ciò comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti
calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per
effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Tale agevolazione spetta a condizione che si verifichino contestualmente
le seguenti condizioni:
- le società devono essere operative da almeno due anni;
- tali società non devono far parte dello stesso gruppo societario.
Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:
- i soggetti legati fra loro da un rapporto di partecipazione superiore
al 20%
- le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Viene inoltre confermata la decadenza dall’agevolazione, nell’ipotesi in
cui, nei quattro periodi d’imposta successivi all’aggregazione, il nuovo
soggetto che si è costituito effettui ulteriori operazioni straordinarie, o
ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito dell’aggregazione originaria.
5. Controlli degli Uffici (art.7)
In tal ambito, resta fermo quanto già
originariamente previsto dall’art.7 del D.L. 5/2009, in base al quale l’Agenzia
delle Entrate deve effettuare i controlli sulle agevolazioni fiscali relative
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione.
Peraltro, a seguito della conversione in legge del D.L. 5/2009, viene
stabilito che tali controlli debbano essere effettuati “prioritariamente” sulla
base di criteri selettivi, approvati mediante un atto del Direttore
dell’Agenzia, che tengano conto di specifiche analisi di rischio in merito
all’eventuale indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.
In sostanza, rispetto alla precedente formulazione della disposizione,
viene previsto che l’Agenzia delle Entrate debba utilizzare tali criteri come
primo strumento ai fini dei controlli sulla regolare fruizione di tali
agevolazioni, potendo comunque avvalersi, in un secondo momento, anche di
ulteriori modalità di verifica.
Si segnala, in merito, che la citata disposizione trova applicazione
anche con riferimento ai regimi agevolativi, ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, previsti per i trasferimenti di immobili (aree e
fabbricati) finalizzati all’attuazione di piani urbanistici.
In merito, infine, è stato confermato che:
- la maggiore capacità operativa dell’Agenzia delle Entrate venga
destinata al contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti, mediante il
meccanismo della compensazione di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/1997;
- è prevista una sanzione pari al 200%
dell’ammontare dei crediti compensati indebitamente, nell’ipotesi di
utilizzazione di tali crediti per il pagamento di somme dovute per un ammontare
superiore a 50.000 euro, per ciascun anno solare.