RAPPORTO
DI LAVORO - calcolo del tfr - esclusione del compenso
per lavoro straordinario e per trasferta
Con sentenza n. 5707/09 la Sezione
Lavoro della Suprema Corte di Cassazione si è espressa in materia di
trattamento di fine rapporto e indennità per lavoro straordinario ribadendo che
le deroghe eventualmente apportate dalla contrattazione collettiva al criterio
della onnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento
di fine rapporto (TFR), devono essere chiare ed univoche.
Tali deroghe devono scaturire
da una consapevole volontà delle parti di escludere elementi della retribuzione
corrisposti in maniera continuativa o non occasionale.
La fattispecie riguarda il
contratto collettivo delle casse di risparmio (ACRI) in vigore fino al 1999 e
poi quello dell’ABI.
In particolare, l’art. 45 di
tale contrattazione prevedeva, dapprima, l’esplicitazione della nozione di retribuzione
e successivamente che ‘’ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di
cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 sono considerati utili l’eventuale
concorso spese tranviarie e le indennità di rischio. Restano invece esclusi dal
computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che
risultassero aziendalmente stabiliti per il personale in servizio presso sedi,
filiali o uffici situati all’estero”.
La Cassazione, rigettando il
ricorso della Banca ricorrente, ha interpretato le clausole sopra riportate nel
senso che le stesse non contengono alcuna deroga al principio stabilito
dall’art. 2120, secondo comma del codice civile, quanto al compenso per lavoro
straordinario svolto in modo non occasionale ed ai fini della sua inclusione
nella base di computo del TFR.
La Suprema Corte sottolinea
che la regola per il calcolo del trattamento in questione è quella della
onnicomprensività che è derogabile solo a condizione che la contrattazione
collettiva apporti, come già evidenziato, una eccezione in modo non indiretto,
ma chiaro ed univoco.
Su questo aspetto,
contrariamente a quanto contenuto nella contrattazione collettiva oggetto del
ricorso, cioè quella per i dipendenti delle banche, la contrattazione
collettiva dell’edilizia è chiara, esplicita ed univoca e il compenso per
lavoro straordinario (come anche quello per la trasferta) è escluso dal calcolo
per il TFR.
L’art. 33 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, mai modificato nel corso del tempo su questo aspetto, stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 1983, con riferimento all’art. 2120, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente da determinati elementi tassativamente indicati (tra cui appunto non vi sono né lo straordinario né l’indennità di trasferta).