MODELLO
UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2009 -
SCADENZA 30 APRILE 2009
Entro
il 30 aprile 2009 le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai
rifiuti prodotti o gestiti nel 2008.
Di
seguito si forniscono alcune indicazioni per la compilazione e la presentazione
del MUD.
CHI
DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA
Ai
sensi dell’art. 189, comma 3, del decreto legislativo n.152/06, l’obbligo di
comunicazione interessa:
-
le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
-
le Imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n.152/2006, art. 184,
comma 3, lettere:
c)
rifiuti da lavorazioni industriali,
d)
rifiuti da lavorazioni artigianali,
g)
rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
-
le Imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di
rifiuti;
chi effettua a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
-
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
-
i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie
di rifiuti;
ESCLUSIONI
Sono
esonerati dalla presentazione del MUD
-
le Imprese che hanno prodotto rifiuti
non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché rifiuti derivanti dalle attività
di scavo (art. 184, comma 3, lettera b, decreto legislativo, n.152/2006,);
-
le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art.
212, comma 8, del decreto legislativo, n. 152/2006);
-
gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume
d’affari annuo non superiore ad ottomila euro;
-
le Imprese e gli enti che non hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184,
comma 3, lettere:
c)
rifiuti da lavorazioni industriali,
d)
rifiuti da lavorazioni artigianali,
g)
rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Dalle
esclusioni si evince, pertanto, che non sono soggette all’obbligo di
presentazione del MUD (nè a quello della tenuta dei
registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono rifiuti
non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad
esempio, terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione.
Resta
fermo l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività
di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad
esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie
esaurite al piombo, ecc..
TERMINE
DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Il
MUD dovrà essere presentato, entro il 30 aprile 2009, alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità
locale cui si riferisce la dichiarazione.
Il
MUD deve essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di
ricevimento allegando l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria
(conto corrente postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia -
indicando nella causale Dichiarazione MUD.
Gli
importi da versare sono:
-
euro 10,00 per chi presenta il M.U.D. su supporto
magnetico od in via telematica;
-
euro 15,00 per chi lo presenta con modello cartaceo.
Si
ricorda che è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il
sito www.mudtelematico.it , con utilizzo della firma elettronica (smart card).
Per
l’invio telematico è richiesto il pagamento con carta di credito o tramite il
servizio Telemaco Pay.
MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
La
modulistica da utilizzare per la denuncia è invariata rispetto agli anni
precedenti.
La
modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la
compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo
software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della
Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it .
Si
ricorda che possono compilare solo la “comunicazione semplificata” le imprese
per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
-
presentano il MUD su supporto cartaceo;
producono non più di tre tipi
di rifiuti pericolosi;
-
i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la comunicazione;
-
non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, nè più di tre destinatari.
SANZIONI
La
mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro
15.500,00 (art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/06).
Se
il MUD viene presentato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza
del termine è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.
Se
i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque
ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e
scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute
per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a
Euro 1.550,00.