APPALTI PUBBLICI - IL DURC HA VALIDITA’ MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO DELLO STESSO DOCUMENTO
Un
Comune appaltante chiede il parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, rappresentando di aver proceduto, in
sede di gara, all’esclusione di alcune imprese concorrenti che non avevano
prodotto il DURC in corso di validità, come richiesto, a pena di esclusione,
dalla lettera di invito.
Il
Comune istante ha motivato tale esclusione sostenendo che per “DURC in corso di
validità” debba intendersi solo quello rilasciato per lo specifico appalto e
per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto da una Circolare
INAIL (n. 7/2008).
Successivamente,
a seguito di ricorsi pervenuti da parte delle altre ditte concorrenti escluse
con la medesima motivazione, il Comune ha eseguito ulteriori approfondimenti
sulla normativa e sulle disposizioni emanate in merito, ritenendole tuttavia
non univoche e poco chiare.
Il
Comune ha chiesto, quindi, all’Autorità di indicare la normativa applicabile
alla fattispecie rappresentata e, in particolare:
a)
se il DURC abbia validità trimestrale o mensile;
b)
se detta validità debba farsi decorrere dalla data di rilascio del certificato
oppure dalla data in cui é stata accertata la regolarità dei versamenti;
c)
se può procedere all’aggiudicazione della gara ovvero alla riammissione delle
imprese escluse.
L’Autorità
esprime il proprio orientamento dopo aver effettuato nel parere n. 31 dell’11
marzo u.s. un’approfondita ed utile ricostruzione sistematica delle molteplici
indicazioni fornite nel tempo su questo tema da un complesso di disposizioni -
normativa primaria e secondaria - spesso di differente natura e di diverso
ambito applicativo.
Secondo
l’Autorità l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici é da includersi tra le
ipotesi di validità mensile, con l’ulteriore precisazione che tale documento di
validità mensile é comunque legato allo specifico appalto ed é limitato alla
fase per la quale lo stesso é stato richiesto, per cui non é utilizzabile per
altri appalti o per altre fasi del medesimo appalto.
Alla
luce del richiamato quadro normativo e della soluzione interpretativa proposta
dall’Autorità, si può, pertanto, concludere nel senso che, nel caso in esame,
trattandosi di un appalto pubblico, il DURC ha validità mensile e che tale
validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania,
Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile
2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da
quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
E’
possibile richiedere il testo del parere dell’Autorità di Vigilanza n. 31 del
marzo 2009 agli uffici del Collegio Costruttori.