APPALTI PUBBLICI - IL DURC HA VALIDITA’ MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO DELLO STESSO DOCUMENTO

 

Un Comune appaltante chiede il parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rappresentando di aver proceduto, in sede di gara, all’esclusione di alcune imprese concorrenti che non avevano prodotto il DURC in corso di validità, come richiesto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito.

Il Comune istante ha motivato tale esclusione sostenendo che per “DURC in corso di validità” debba intendersi solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto da una Circolare INAIL  (n. 7/2008).

Successivamente, a seguito di ricorsi pervenuti da parte delle altre ditte concorrenti escluse con la medesima motivazione, il Comune ha eseguito ulteriori approfondimenti sulla normativa e sulle disposizioni emanate in merito, ritenendole tuttavia non univoche e poco chiare.

Il Comune ha chiesto, quindi, all’Autorità di indicare la normativa applicabile alla fattispecie rappresentata e, in particolare:

a) se il DURC abbia validità trimestrale o mensile;

b) se detta validità debba farsi decorrere dalla data di rilascio del certificato oppure dalla data in cui é stata accertata la regolarità dei versamenti;

c) se può procedere all’aggiudicazione della gara ovvero alla riammissione delle imprese escluse.

L’Autorità esprime il proprio orientamento dopo aver effettuato nel parere n. 31 dell’11 marzo u.s. un’approfondita ed utile ricostruzione sistematica delle molteplici indicazioni fornite nel tempo su questo tema da un complesso di disposizioni - normativa primaria e secondaria - spesso di differente natura e di diverso ambito applicativo.

Secondo l’Autorità l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici é da includersi tra le ipotesi di validità mensile, con l’ulteriore precisazione che tale documento di validità mensile é comunque legato allo specifico appalto ed é limitato alla fase per la quale lo stesso é stato richiesto, per cui non é utilizzabile per altri appalti o per altre fasi del medesimo appalto.

Alla luce del richiamato quadro normativo e della soluzione interpretativa proposta dall’Autorità, si può, pertanto, concludere nel senso che, nel caso in esame, trattandosi di un appalto pubblico, il DURC ha validità mensile e che tale validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.

E’ possibile richiedere il testo del parere dell’Autorità di Vigilanza n. 31 del marzo 2009 agli uffici del Collegio Costruttori.