RAPPORTO DI LAVORO - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI

 

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 5 marzo 2009 ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha negato ad un lavoratore la sussistenza del “pregiudizio imminente ed irreparabile” a fondamento dell’azione proposta dallo stesso che impugnava, ai sensi dell’art. 33, legge n. 104/92, e sulla base della necessità di assistenza ad un familiare disabile, il trasferimento disposto nei propri confronti.

Secondo il Tribunale, infatti, il potere attribuito al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente ad un’altra unità produttiva, ai sensi dell’art. 2103 c.c., presenta il solo limite della non pretestuosità e, quindi, della concreta sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, essendo una tipica manifestazione del potere direttivo e non potendo, pertanto, essere condizionato al consenso del lavoratore.

Soltanto in determinati casi tale potere incontra dei limiti, tra i quali è senz’altro da includere l’esigenza, da parte del lavoratore, dell’assistenza al genitore o ad un familiare con handicap in situazione di gravità.

In tale circostanza il Legislatore, ai sensi della stessa Legge n. 104/92, riconosce al lavoratore il diritto di manifestare il proprio consenso al trasferimento e di potere scegliere, qualora sia possibile, la sede più vicina al proprio domicilio.

Secondo il Tribunale la ratio della norma in parola presuppone sia l’attualità della assistenza, che la compatibilità con l’interesse comune. Infatti, come è provato anche dalla presenza nella Legge 104/92 dell’inciso “ove possibile”, il diritto alla effettiva tutela del disabile non può essere fatto valere qualora il relativo esercizio possa violare le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, dato che ciò potrebbe comportare - soprattutto con riguardo ai rapporti di lavoro pubblico - un danno per la collettività.

Nel caso di specie, il Tribunale sottolinea che malgrado l’attualità delle esigenze familiari, il ricorrente non aveva mai richiesto dei permessi per assistere il genitore il quale, già dichiarato dagli organi competenti nel 2003 invalidato al 70%, non aveva presentato, in tale lasso di tempo, domanda di aggravamento del proprio stato.

Tale domanda era stata presentata soltanto dopo la comunicazione del provvedimento di trasferimento di che trattasi, rendendo in tal modo la domanda medesima, di fatto, puramente strumentale al fine di contestare la legittimità di detto provvedimento.