Misure
urgenti a tutela dell’occupazione - Nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali - legge n.33/09
È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile
2009 la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del Decreto Legge n. 5/09, recante misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi.
La Legge n. 33/09, all’art. 7
ter introduce ulteriori ‘’Misure urgenti a tutela
dell’occupazione” le quali si vanno ad aggiungere a quelle già previste
dall’art. 19 della Legge n. 2/09.
Si illustra di seguito il
provvedimento in parola.
- Il primo comma
dell’art. 7 ter disciplina l’ipotesi di richiesta di
pagamento diretto della Cigs da parte delle imprese
in comprovata difficoltà finanziaria, attraverso la semplificazione del
procedimento di pagamento diretto del trattamento ai lavoratori da parte
dell’Inps. In tale ipotesi, l’erogazione
diretta viene disposta contestualmente all’autorizzazione della Cigs, salva successiva revoca nel caso in cui venga
accertata l’assenza delle difficoltà finanziarie avanzate dall’impresa.
- Il secondo comma
prevede, per le sole sospensioni successive al 1° aprile 2009, che la richiesta
di Cigs e di Cig in deroga
con pagamento diretto siano presentate
entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione
dell’orario di lavoro e, quindi, non entro il 25° giorno del mese successivo a
quello di paga.
- Con il terzo comma,
in via sperimentale per il 2009 - 2010, si autorizza l’Inps ad erogare i
trattamenti in deroga prima della emanazione dell’apposito decreto di concessione,
esclusivamente nella ipotesi in cui l’impresa ne richieda il pagamento diretto.
La domanda deve contenere l’accordo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali
e la documentazione utile per individuare la ripetizione, nei confronti del
datore di lavoro, del trattamento indebitamente erogato dall’Istituto, qualora
la domanda di integrazione salariale in deroga sia stata respinta.
- Il quarto comma
dell’art. 7 ter contiene una semplificazione delle
procedure per fruire degli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare,
sono eliminati sia i termini legislativi per la stipula degli accordi
governativi che il richiamo agli accordi
territoriali.
- Il quinto comma
prevede una modifica al regime delle proroghe degli ammortizzatori sociali in
deroga per l’anno 2009 (art. 19, comma 9, legge n. 2/09), allo scopo di
armonizzarlo con le disposizioni relative alla concessione degli stessi.
Potranno, quindi, essere
autorizzate proroghe nel corso dell’anno e con una durata non superiore a 12
mesi, nei limiti dello stanziamento previsto.
Per la concessione della
proroga è stata eliminata la condizione relativa alla riduzione dei lavoratori
destinatari del trattamento nell’anno precedente.
Si fa presente che anche in
tale ipotesi la disciplina delle proroghe ricomprende tutte le forme di
integrazioni salariali, compresa la cassa integrazione ordinaria in deroga.
- Con il sesto comma
vengono estese ai lavoratori destinatari della Cig in
deroga e della mobilità in deroga, i requisiti di accesso per la cassa integrazione
e per la mobilità in regime ordinario e cioè 90 giorni di lavoro presso
l’impresa che dà luogo alla sospensione in Cig e 12
mesi di anzianità aziendale presso l’impresa che licenzia per la mobilità.
Nel computo dei 12 mesi
vengono calcolati anche i contributi versati dall’impresa al lavoratore per una
collaborazione a progetto in regime di nuova committenza.
- Il settimo comma
contiene incentivi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione in deroga
ed in mobilità in deroga per le imprese escluse dal regime della Legge n.
223/91. Tale beneficio è pari alla indennità spettante al lavoratore per il
numero delle mensilità di trattamento non erogato e riguarda le imprese che non
abbiano in atto delle sospensioni di lavoro.
- Con l’ottavo comma
si prevede l’aumento, per l’anno 2009, della una tantum prevista dall’ art.19
della Legge n. 2/09 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi che
aumenta, infatti, dal 10% al 20% del reddito dell’anno precedente.
- Il nono comma
prevede che l’erogazione della indennità di disoccupazione ordinaria e di
quella con requisiti ridotti sia subordinata alla adozione di un apposito
decreto per la disciplina delle modalità applicative. In tal modo, si elimina
la disciplina transitoria di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) e b) della
Legge n. 2/09.
Si chiarisce, altresì, la
possibilità di fruire dei trattamenti in deroga anche in caso di assenza
dell’intervento integrativo da parte degli enti bilaterali.
- Con il decimo comma,
nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali, si esclude dall’obbligo
della ‘’trasferibilità’’ le imprese e/o i datori di lavoro rientranti nella
previsione comunitaria di micro e piccole imprese.
- L’undicesimo comma
prevede che i Servizi per il lavoro rendano note, con una periodicità almeno
settimanale, le opportunità di lavoro disponibili attraverso specifiche forme
di pubblicazione sugli organi di comunicazione di massa locali.
- Infine, con il dodicesimo comma si prevede, in via sperimentale per l’anno 2009, che coloro che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.